L’affidamento condiviso è quell’istituto previsto dal diritto di famiglia italiano secondo cui, dopo la separazione o il divorzio, entrambi i genitori mantengono la responsabilità e le decisioni importanti sulla vita dei figli. Attraverso tale strumento, il padre e la madre hanno gli stessi diritti e doveri sull’educazione, sulla crescita e sul mantenimento dei figli che, pur essendo affidati ad entrambi i genitori, vengono “collocati” stabilmente dal Giudice presso uno dei due genitori.
A questo proposito, il Giudice provvede a fissare gli orari di visita e il contributo economico fisso mensile che l’altro genitore è tenuto a versare per le esigenze dei minori e, in questo contesto, sul genitore collocatario grava l’obbligo di garantire il mantenimento di un rapporto stabile dei figli con l’altro genitore. Spesso e volentieri è proprio qui che sorgono i problemi: quando uno dei genitori ostacola le visite e la frequentazione dei figli con l’altro genitore, si entra in una delle aree più delicate del diritto di famiglia, dove il conflitto tra gli adulti rischia di riflettersi direttamente sul benessere dei minori.
Quali comportamenti possono integrare un ostacolo alla frequentazione
Spesso i genitori, presi dai loro conflitti e dalla rabbia, dimenticano che il principio di bigenitorialità non è una formula astratta, ma un fattore concreto che impone a entrambi di garantire al figlio una relazione stabile e continuativa con l’altro ramo familiare, salvo casi in cui ciò sia contrario al suo interesse. I comportamenti ostativi non consistono solamente nel rifiuto esplicito di “consegnare” il minore nei giorni stabiliti, ma spesso si manifestano in forme più sottili, altrettanto dannose.
Si pensi a:
- i continui ritardi ingiustificati;
- le improvvise indisponibilità;
- la programmazione di attività extracurricolari sempre coincidenti con il tempo di visita dell’altro genitore;
- la comunicazione al minore di messaggi negativi sull’altro genitore.
In casi più strutturati si può arrivare a un vero e proprio fenomeno di “erosione del rapporto”, dove il figlio viene progressivamente allontanato dall’altro genitore attraverso pressioni psicologiche o condizionamenti emotivi.
Un esempio potrebbe essere il caso di una madre, presso cui il più delle volte vengono collocati i minori, che sfruttando la propria posizione di predominanza, pone in essere comportamenti ostativi al rapporto tra padre e figli o che, magari, altera la percezione che i figli hanno del padre, screditandolo ai loro occhi tanto da generare, a volte, una vera e propria negazione della figura paterna.
Cosa si intende per sindrome da alienazione parentale
L’alienazione parentale indica una situazione che può verificarsi durante una separazione molto conflittuale, in cui un figlio viene portato, in modo consapevole o inconsapevole, a rifiutare, temere o allontanarsi da uno dei genitori a causa dell’influenza dell’altro.
Con questa espressione si descrive una dinamica psicologica negativa nella quale un genitore può mettere in atto comportamenti volti a screditare o emarginare l’altro genitore e la sua famiglia, influenzando così il rapporto del figlio con loro.
Il medico statunitense Richard Gardner definì questa situazione “sindrome di alienazione parentale” (PAS), riferendosi ai casi in cui il minore manifesta un forte rifiuto verso un genitore perché condizionato dall’altro. Oggi, però, la PAS non è riconosciuta ufficialmente come diagnosi scientifica1; tuttavia, i tribunali possono valutare concretamente i comportamenti dei genitori quando incidono negativamente sul benessere del minore e sul rapporto con l’altro genitore.
Giurisprudenza in materia
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, nel superiore interesse del minore, deve essere garantito il principio della bigenitorialità, inteso come diritto del figlio a mantenere un rapporto stabile, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i quali devono collaborare nella sua assistenza, educazione e crescita2.
Tale principio trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, con riferimento all’art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita familiare, ha chiarito che le autorità devono adottare tutte le misure necessarie per preservare il rapporto tra genitore e figlio ed evitare l’interruzione dei legami familiari, soprattutto nei confronti dei minori in tenera età.
La Corte EDU ha inoltre affermato che, per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare e che ogni misura che impedisca tale rapporto costituisce un’ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione3. Sul punto, non bisogna mai dimenticare che il diritto alla bigenitorialità di cui all’art. 337 ter c.c. è prima di tutto un diritto del minore, ancora prima che dei genitori.
Ciò significa che il mantenimento del rapporto con entrambi i genitori deve essere sempre valutato in funzione del benessere e del superiore interesse del figlio. Il diritto del genitore ad avere un rapporto stabile e continuo con il figlio esiste, quindi, solo se tale rapporto è realmente positivo e utile per il minore; se nel caso concreto ciò non garantisce il suo equilibrio e benessere, prevale sempre l’interesse del bambino4.
Quali prove servono in giudizio?
Quando un genitore accusa l’altro di ostacolare il rapporto con il figlio, il giudice non può basarsi su semplici racconti, percezioni o impressioni soggettive, ma deve verificare la presenza di fatti concreti, ripetuti e dimostrabili. La Corte di Cassazione ha chiarito che, nei casi di presunta alienazione parentale, il giudice è tenuto ad accertare l’effettiva esistenza di comportamenti idonei ad allontanare il minore dall’altro genitore, utilizzando prove, testimonianze, documenti e ogni altro elemento utile.
Non assume rilievo decisivo il riconoscimento scientifico della PAS (“sindrome di alienazione parentale”); ciò che conta, infatti, è verificare concretamente se la condotta di un genitore stia danneggiando il rapporto del figlio con l’altro. Tra i doveri fondamentali di ciascun genitore rientra, infatti, anche quello di preservare e favorire il legame del minore con l’altro genitore, al fine di garantire una crescita equilibrata e il pieno rispetto del principio di bigenitorialità5.
In questo contesto, tra le prove più rilevanti vanno citate:
- le comunicazioni tra i genitori: messaggi, email e chat possono documentare rifiuti ingiustificati, cambiamenti arbitrari degli accordi o atteggiamenti poco collaborativi. È importante che tali comunicazioni evidenzino una ripetitività nel comportamento, e non episodi isolati;
- un ruolo significativo può essere svolto anche dalle testimonianze, per esempio di parenti, insegnanti, educatori o terzi che abbiano assistito alle difficoltà di incontro o ai racconti del minore;
- anche i registri scolastici o le annotazioni di eventuali servizi sociali possono contribuire a delineare un quadro più oggettivo;
- in alcuni casi si ricorre a relazioni di consulenza tecnica d’ufficio, o a interventi dei servizi sociali, che hanno il compito di valutare le dinamiche familiari e il livello di compromissione del rapporto genitoriale.
Tali strumenti sono particolarmente rilevanti quando emerge un possibile condizionamento psicologico del minore. In casi del genere, fra l’altro, si può andare incontro a conseguenze giuridiche rilevanti.
Quali misure può adottare il giudice
Quando viene accertato un comportamento che ostacola il rapporto tra il figlio e uno dei genitori, il giudice non si limita a valutare il problema in modo formale, ma può adottare misure concrete per ristabilire un equilibrio nei rapporti familiari. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito che gli Stati non devono soltanto garantire, in teoria, gli incontri tra genitore e figlio, ma devono intervenire con strumenti efficaci e adeguati per rendere realmente possibile il mantenimento del rapporto familiare – come previsto dall’art. 8 CEDU. Secondo la Corte EDU, le misure adottate devono essere tempestive e personalizzate, perché il trascorrere del tempo può compromettere in modo anche irreparabile il legame tra il minore e il genitore con cui non vive6.
In questo contesto, il giudice può:
- avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), che ha la funzione di fornirgli ulteriori elementi di valutazione utili a individuare la soluzione più adeguata e conforme all’interesse del minore7;
- modificare le condizioni di affidamento o di collocamento del minore, se ritiene che la condotta di un genitore è dannosa per il mantenimento del rapporto con l’altro;
- nei casi più gravi, arrivare a disporre l’affidamento esclusivo o a rimodulare radicalmente i tempi di permanenza;
- un altro strumento importante è quello delle direttive specifiche, come la calendarizzazione rigida degli incontri o l’intervento dei servizi sociali con funzione di monitoraggio;
- il giudice può inoltre prevedere incontri protetti, soprattutto quando il conflitto è tale da rendere difficoltosa la gestione autonoma dei passaggi del minore;
- affidare al Consultorio familiare competente l’attività di monitoraggio del nucleo familiare, al fine di verificare l’effettiva attuazione delle modalità di visita genitoriale.
Tra le misure che le autorità giurisdizionali nazionali devono valutare, secondo i principi della CEDU sull’effettività della bigenitorialità, può rivelarsi utile anche l’applicazione delle sanzioni economiche previste dall’art. 473-bis.39 c.p.c., nei confronti del genitore che, con dolo o colpa, non rispetta le disposizioni impartite dal giudice.
Il sistema processuale consente, infatti, di applicare misure coercitive indirette nei confronti del genitore inadempiente, oltre alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale nei casi più gravi, quando la condotta ha determinato un pregiudizio concreto al rapporto genitore-figlio. Su questa materia la giurisprudenza è sempre stata abbastanza sensibile, motivo per cui si è più volte pronunciata affermando che anche solo la condotta ostativa al legittimo diritto di visita del genitore non convivente costituisce una grave inosservanza delle disposizioni delle autorità giudiziarie di cui all’art. 388 c.p.
Quali sono i rimedi di carattere economico
L’art. 473bis.39 c.p.c. prevede diversi strumenti che il giudice può adottare quando un genitore non rispetta i provvedimenti sull’affidamento, ostacola i rapporti con l’altro genitore o tiene comportamenti dannosi per il minore. In tali ipotesi, il giudice può intervenire anche d’ufficio, adottando misure sia coercitive, sia dirette a ristabilire il corretto equilibrio familiare, con la possibilità di modificare i provvedimenti già in vigore.
In particolare, il giudice può:
- ammonire il genitore inadempiente;
- applicare una somma di denaro ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
- condannare il genitore al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 € a 5.000 € a favore della Cassa delle ammende;
- disporre il risarcimento dei danni in favore dell’altro genitore o dello stesso minore.
Il giudice mantiene, inoltre, un ruolo centrale anche nella fase esecutiva, potendo intervenire rapidamente per integrare o modificare i propri provvedimenti e risolvere le difficoltà sorte nell’attuazione concreta delle modalità di affidamento e frequentazione.
Il principio guida: il superiore interesse del minore
Al centro di ogni valutazione deve restare sempre il superiore interesse del minore8 che, per quanto alle volte non coincidente con le pretese dei genitori, deve essere sempre confacente alla tutela dell’equilibrio affettivo e relazionale della prole.
Il diritto alla bigenitorialità non è solo un diritto dei genitori, ma è soprattutto un diritto del figlio a mantenere un rapporto significativo con entrambi. Per questo motivo, il giudice tende a intervenire in modo progressivo: prima con richiami e prescrizioni, poi con misure più stringenti, fino ad arrivare, nei casi estremi, a interventi incisivi sull’affidamento.
Cos’è l’audizione del minore
In materia di affidamento e convivenza dei figli, l’ascolto del minore capace di discernimento rappresenta una garanzia fondamentale del contraddittorio e del giusto processo. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’audizione del minore infradodicenne, quando capace di comprendere la situazione, è obbligatoria a pena di nullità. Se il giudice decide di non procedere all’ascolto diretto, deve motivare in modo specifico le ragioni della scelta, per esempio perché il minore non è ritenuto sufficientemente maturo, o perché l’ascolto sarebbe superfluo o contrario al suo interesse9.
La Cassazione ha inoltre affermato che il minore, pur non essendo parte formale del processo, è parte sostanziale del procedimento, in quanto portatore di interessi propri, talvolta diversi da quelli dei genitori. Per questo motivo, il mancato ascolto del minore, senza adeguata motivazione, costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti10.
In particolare, l’ascolto di un minore vicino ai dodici anni assume particolare importanza, soprattutto quando devono essere adottati provvedimenti incisivi, perché consente al giudice di comprendere se le dichiarazioni del figlio esprimano realmente la sua volontà e il suo vissuto, oppure siano influenzate da uno o da entrambi i genitori.
In breve
In questo contesto, il ruolo dell’avvocato è centrale nel guidare il procedimento e nel far emergere, in modo puntuale e documentato, le condotte che incidono sul diritto del minore alla bigenitorialità. L’avvocato, infatti, non si limita a rappresentare la posizione del genitore assistito, ma ha il compito di impostare correttamente la strategia processuale, selezionare le prove rilevanti, valorizzare eventuali comportamenti ostativi e richiedere al giudice l’adozione delle misure più idonee ai sensi degli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., nonché degli altri strumenti previsti dall’ordinamento.
In un sistema in cui il giudice dispone di poteri ampi, ma necessariamente attivati sulla base delle allegazioni delle parti, la capacità dell’avvocato di ricostruire i fatti in modo chiaro, coerente e supportato da elementi oggettivi diventa decisiva per la tutela effettiva del minore e per il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
- Corte Cass. Sez. 1, sent. 20 Marzo 2013, n. 7041. ↩︎
- Cass., 28723/2020; n. 9764/19; n. 18817/15; n. 11412/14; n. 9691/2022. ↩︎
- Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002; K.E.T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001. ↩︎
- Corte di Cass. Sez. 1, sent. 20 Marzo 2013, n. 7041. ↩︎
- Ex multis Cass. n. 6919/16; 7041/2013; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 24.03.2022, n. 9691. ↩︎
- Corte Europea dei diritti dell’uomo, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia. ↩︎
- Cass., n. 23804/21; n. 1474/21. ↩︎
- Cass. Civ. Sez. VI – 1, 17 dicembre 2020, n. 18883. ↩︎
- Cass. n. 1474/21. ↩︎
- Cass. n. 16410/2020. ↩︎
