Breve focus sull’istituto della separazione tra coniugi
Quando subentra una crisi di coppia, la vita matrimoniale diventa insostenibile e la convivenza con l’altro coniuge non più tollerabile. È in momenti del genere che i membri della coppia iniziano a pensare all’idea di prendere strade diverse e quindi di separarsi.
La separazione è dunque quel procedimento cui ricorrono le persone sposate che vogliono porre fine al vincolo coniugale e alla loro convivenza. È giusto precisare sin da subito che essa non scioglie il vincolo matrimoniale, ma regola diritti e doveri dei coniugi nel periodo immediatamente successivo alla fine della coabitazione. L’istituto della separazione non pone infatti fine al matrimonio, ma ne sospende semplicemente gli effetti in vista di una possibile riconciliazione, o di una chiusura definitiva con il divorzio. È solamente con quest’ultimo, difatti, che cessano definitivamente gli effetti civili del rapporto matrimoniale. La separazione nella pratica è quindi un passaggio obbligato nella strada verso il divorzio.
In questo contributo si analizzerà il procedimento di separazione, consensuale e giudiziale, davanti al Tribunale, alla luce della Riforma Cartabia.
Effetti principali della separazione
Con la separazione vengono meno solo alcuni dei doveri tra coniugi. Il riferimento va alla fedeltà e alla coabitazione. Restano invece in piedi tutti gli altri doveri richiamati dall’art. 143 c.c., tra i quali il dovere di collaborazione e assistenza, da cui discende l’obbligo di provvedere al sostentamento del coniuge più debole mediante un assegno di mantenimento parametrato al tenore di vita goduto durante il matrimonio. È poi solo con il divorzio che diritti e doveri del matrimonio vengono meno.
Tipologie principali: la separazione consensuale e giudiziale
La separazione consensuale
Dal punto di vista procedimentale si distingue la separazione consensuale da quella giudiziale. La differenza tra le due tipologie si apprezza maggiormente dal punto di vista temporale: la separazione giudiziale è inevitabilmente più lunga rispetto a quella consensuale che si basa invece su un accordo fra le parti. Il diverso iter procedurale si riflette indubbiamente anche sui costi che sono più ridotti in caso di separazione consensuale.
Quest’ultima si basa su un accordo tra coniugi in relazione alle condizioni della separazione, e quindi ad esempio: all’affidamento/collocamento dei figli e alla misura del mantenimento in loro favore, ad un eventuale mantenimento a favore del coniuge più debole e all’assegnazione della casa familiare. Se i coniugi riescono a trovare un accordo su tutte le condizioni della separazione possono ricorrere a questo istituto.
L’accordo di separazione per essere valido e vincolante deve essere omologato dal Tribunale competente. In realtà, l’ordinamento prevede anche dei procedimenti alternativi per separarsi, come la negoziazione assistita o, in assenza di figli, la separazione davanti all’ufficiale di stato civile. Tuttavia, in questo contributo si tratterà solamente del procedimento di separazione davanti al Tribunale.
L’iter della separazione consensuale, già di per sé più rapido rispetto al procedimento giudiziale, ha subìto una forte accelerata con la Riforma Cartabia che prevede il c.d. cumulo della domanda di separazione e divorzio; è possibile, infatti, contestualmente alla presentazione della domanda di separazione, presentare la domanda di divorzio: in tal modo, il giudice pronunciando la separazione, con il medesimo provvedimento, fisserà già la successiva udienza di divorzio individuandola in un una data successiva di sei mesi dall’omologa della separazione. Ciò consente di evitare la necessità di provvedere a depositare un nuovo ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conseguente risparmio di tempo.
Come funziona in breve
Il procedimento ha inizio con la presentazione di un ricorso congiunto dinanzi al Tribunale territorialmente competente da parte di un Avvocato. Sotto questo specifico profilo i coniugi possono anche scegliere di farsi rappresentare o da un avvocato per parte oppure da un unico legale di fiducia comune ad entrambe le parti. Questa scelta risulta indubbiamente più economica, poiché consente ai coniugi che consensualmente intendono separarsi di dividere le spese.
Si ricordi, che a differenza del passato, è adesso prevista dalla legge l’obbligatorietà dell’assistenza legale di un difensore. Non è quindi più possibile presentare autonomamente domanda di separazione consensuale in Tribunale senza un avvocato.
La competenza territoriale in presenza di figli minori
La separazione consensuale, in presenza di figli minori, si propone davanti al Tribunale del luogo di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento del minore su iniziativa di un genitore all’insaputa, o comunque senza autorizzazione, dell’altro e non è ancora trascorso un anno è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento (art. 473bis 11 c.p.c.). La riforma Cartabia infatti ha dato centralità agli interessi del minore nella predisposizione delle regole processuali.
La competenza territoriale in assenza di figli minori
In mancanza di figli minori, la domanda di separazione consensuale si propone nel luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. In assenza di figli minori che farebbero prevalere criteri legati al loro interesse, è consentita in questo caso una maggiore flessibilità, essendo un procedimento fondato sull’accordo tra le parti.
Il procedimento di separazione consensuale
Una volta presa la decisione di separarsi, il legale di fiducia cui è stato conferito l’incarico procede alla redazione del ricorso per la separazione consensuale dei coniugi. A seguito della riforma Cartabia sono intervenute nuove regole che stabiliscono obblighi di allegazione più pregnanti per le parti, specie se sono presenti figli minori. Per cui il ricorso deve contenere:
- indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta, nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio o dimora e codice fiscale dell’attore e del convenuto; deve essere data indicazione anche di eventuali figli comuni delle parti, specificando se minorenni o maggiorenni, se economicamente autosufficienti o meno, se portatori di handicap grave, e degli altri soggetti cui le domande o il procedimento si riferiscono,
- nome, cognome e codice fiscale del procuratore, insieme all’indicazione della procura,
- individuazione dell’oggetto della domanda,
- esaustiva e concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali la domanda si fonda,
- indicazione specifica dei mezzi di prova
- le informazioni sulle disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi nell’ultimo triennio,
- gli oneri a carico delle parti,
- le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici (indicazione dell’assegno di mantenimento),
- l’indicazione dell’esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse domande o domande connesse, con allegazione di copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
In presenza di domande di contributo economico o in presenza di figli al ricorso devono essere allegate:
- le dichiarazioni sui dati reddituali e patrimoniali dei coniugi nell’ultimo triennio,
- dichiarazioni in grado di provare la titolarità di eventuali diritti reali, o di quote sociali,
- estratti conto dei rapporti bancari e finanziari nell’ultimo triennio,
- il piano genitoriale.
La procedura di separazione consensuale oggi
A differenza che in passato, la Riforma Cartabia ha previsto delle conseguenze “sanzionatorie” per il coniuge che con riferimento alle proprie condizioni economiche rende informazioni inesatte o effettua produzioni documentali incomplete, stabilendo che, da tale condotta, il Giudice possa trarre argomenti di prova, fondare la condanna alle spese e/o prevedere una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Con questa regola il legislatore ha voluto attribuire un peso cruciale al dovere di leale collaborazione e all’obbligo di verità, peculiarità nel procedimento di famiglia, in virtù della delicatezza degli interessi coinvolti in primis dei figli minori.
Assoluta novità è rappresentata dal piano genitoriale, un vero e proprio calendario delle abitudini di vita, degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, delle sue frequentazioni abituali e della vacanze normalmente godute, volto a tutelare il minore e a far sì che la crisi dei genitori abbia il minor impatto possibile sulla sua stabilità.
Il ricorso deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio e, a seguito di ciò, il Presidente del Tribunale fissa entro tre giorni la data dell’udienza di comparizione dinanzi al Giudice, della quale viene data immediata comunicazione al legale delle parti. Il Presidente del Tribunale trasmette anche gli atti al Pubblico Ministero, che deve esprimere un parere entro tre giorni prima dell’udienza. È importante ricordare che ad essa le parti devono presenziare personalmente, salvi gravi motivi.
Durante l’udienza, il Giudice per prima cosa tenta formalmente un conciliazione; se l’esito è negativo, viene poi chiesto ai coniugi di confermare esplicitamente la volontà di separarsi alle condizioni descritte nel ricorso introduttivo. A questo punto, una volta confermata la volontà di separarsi, all’esito dell’udienza il giudice relatore, emessi eventuali provvedimenti urgenti, rimette la causa al collegio per la decisione.
La sentenza di separazione consensuale
Sulle domande dei coniugi si pronuncia il Tribunale in composizione collegiale che provvede con una sentenza che omologa gli accordi intervenuti tra le parti. Con quest’ultima il collegio nella sostanza autorizza i coniugi a vivere separati, convalidando il contenuto del ricorso introduttivo.
Gli effetti dell’udienza
Dal giorno dell’udienza decorrono importanti effetti:
- lo scioglimento della comunione legale dei beni di cui all’art. 191 c.c.;
- la decorrenza del termine per chiedere il divorzio se le parti non hanno presentato una domanda unica (il termine era già stato accorciato dalla Legge 55/2015);
- viene meno l’obbligo di coabitazione.
Udienza in forma scritta
La riforma Cartabia consente ai coniugi di evitare la comparizione in udienza, producendo delle semplici note scritte. A questo proposito le parti devono:
- fare un’espressa rinuncia dell’udienza nel ricorso;
- rifiutare di riconciliarsi;
- allegare al ricorso la documentazione reddituale, patrimoniale, bancaria e finanziaria degli ultimi tre anni;
- allegare i provvedimenti inerenti i minori emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
La separazione giudiziale
Se il livello di conflittualità tra i coniugi è eccessivamente alto, e non è possibile trovare un accordo sulle condizioni della separazione o uno dei due rifiuta di separarsi, si ricorre al procedimento di separazione giudiziale. È un procedimento indubbiamente più lungo e complesso rispetto alla separazione consensuale, che prevede l’instaurazione di un processo vero e proprio dinanzi al Tribunale, con il conseguente aumento del tempo necessario ad ottenere la separazione, nonché dei costi più alti. Il presupposto della separazione giudiziale è quindi rappresentato da una effettiva rottura del legame dei coniugi e dalla mancanza di un accordo sulle condizioni della separazione.
La competenza territoriale in assenza di figli
Anche in questo caso le regole di presentazione della domanda cambiano a seconda che siano presenti dei figli o meno. Nel primo caso fanno fede le suddette regole previste dall’art. 473 bis 11 c.p.c. Diversamente, nell’ambito della separazione giudiziale in assenza di figli, l’art. 473 bis 47 c.p.c. presuppone che la domanda si proponga nel luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto. Nell’impossibilità di seguire questa regola, perché per esempio il convenuto è residente all’estero o è irreperibile, è competente il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente. Se risiede all’estero anche quest’ultimo, ci si può da ultimo rivolgere a qualunque Tribunale della Repubblica.
La procedura
Questo procedimento ha inizio con la presentazione della domanda di separazione innanzi al Tribunale territorialmente competente, per il tramite del proprio avvocato di fiducia. La domanda ha la forma del ricorso e, a seguito della sua presentazione si apre un vero e proprio giudizio contenzioso. Anche in questo caso viene fissata l’udienza di comparizione dei coniugi direttamente davanti al Giudice relatore, nell’ambito della quale egli verifica la regolarità della domanda, e tenta una conciliazione fra le parti. È opportuno precisare che la Riforma Cartabia ha assegnato delle importanti prerogative alle parti, anche in una fase antecedente all’udienza di comparizione. Si tratta della disciplina prevista dall’art. 473 bis 17 c.p.c. sulla fase istruttoria anticipata, nell’ambito della quale le parti hanno facoltà, nel rispetto di appositi termini decadenziali, di presentare delle memorie volte a contestare quanto detto da controparte, o a modificare e precisare domande e conclusioni già formulate, allegando le prove a fondamento delle proprie ragioni.
Cosa accade durante l’udienza di comparizione
L’udienza di comparizione è il cuore del procedimento. A tale udienza le parti devono comparire personalmente insieme al proprio avvocato. In linea con l’udienza presidenziale del passato, al Giudice relatore sono attribuiti importanti poteri, in primis quello di tentare la conciliazione fra le parti formulando una motivata proposta conciliativa della controversia. Se la conciliazione riesce o se il giudice ritiene non esista un’istruttoria da compiere, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale, riservandosi di riferire al collegio.
Se invece la conciliazione non riesce, il Giudice, sentiti i coniugi, emette già i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti. Il procedimento di separazione giudiziale, infatti, può essere piuttosto lungo, e in questa fase i coniugi e i figli, se presenti, non possono rimanere privi di tutela nell’attesa che il Tribunale prenda la decisione definitiva. Con i provvedimenti temporanei e urgenti, dunque, il Giudice ad esempio dispone su:
- affidamento dei figli;
- assegno di mantenimento ai figli e al coniuge debole;
- assegnazione della casa coniugale.
Sono quindi dei provvedimenti anticipatori che saranno confermati o modificati dalla sentenza finale. Questi provvedimenti non sono immutabili nel corso del processo, potendo essere oggetto di reclamo da parte del coniuge che non sia d’accordo con il suo contenuto.
All’udienza di comparizione, inoltre, il Giudice, dopo aver pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti o quelli da lui stesso disposti d’ufficio qualora siano necessari a prendere decisioni nell’interesse dei figli minori (c.d diritti indisponibili) e fissa il calendario del processo aprendo così la fase istruttoria e fissando entro i successivi 90 giorni l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova. Esaurita questa fase, il giudice rimette la causa in decisione, assegnando alle parti diversi termini necessari allo svolgimento di alcuni adempimenti formali quali:
- precisazione delle conclusioni entro 60 giorni prima dell’udienza;
- deposito delle comparse conclusionali entro 30 giorni prima dell’udienza;
- memorie di replica entro 15 giorni prima dell’udienza.
Il procedimento si chiude con una sentenza depositata nei successivi 60 giorni.
L’ottenimento del divorzio
Dopo la conclusione della fase della separazione, consensuale o giudiziale, gli ex coniugi possono accedere alla successiva fase del divorzio per per ottenere il definitivo scioglimento del vincolo coniugale. A tal fine è necessario che la sentenza di separazione sia definitiva (in gergo giuridico sia “passata in giudicato”), che nel frattempo non vi sia stata riconciliazione tra i coniugi e che la coabitazione sia cessata senza interruzioni, nonché che siano decorsi sei o dodici mesi, a seconda che si tratti rispettivamente di separazione consensuale o giudiziale.
- Il divorzio può essere richiesto in forma consensuale, quando vi è accordo tra le parti sulle condizioni (ad esempio sull’assegno di mantenimento,
- oppure in forma giudiziale qualora tale accordo manchi, ed è pertanto necessario l’intervento del giudice per regolamentare i rapporti fra gli ex coniugi. Per ulteriori approfondimenti link ad articolo sul divorzio breve.
La procedura ha inizio con il deposito del ricorso in Tribunale e, a seguito della presentazione, entro novanta giorni viene fissata l’udienza di separazione davanti al Giudice. Udienza alla quale le parti devono presenziare personalmente. E’ dunque estremamente importante rivolgersi ad un avvocato di fiducia in grado di fornire l’opportuna assistenza tecnica in una fase tanto cruciale. Nel corso di tale udienza, il giudice verifica per prima la sussistenza dei presupposti per il divorzio e, ove possibile, invita le parti a trovare un accordo sulle condizioni. Per quanto riguarda le tempistiche l’attesa è oggi più contenuta; l’art. 3 della Legge sul divorzio (n. 898/1970) individua i termini necessari per chiedere lo scioglimento del vincolo che sono di:
- 6 mesi nel caso della separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale),
- 12 mesi nel caso di separazione giudiziale.
Questi termini decorrono rispettivamente, dalla data dell’omologa nella separazione consensuale, e dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Le principali novità della Riforma Cartabia in materia di separazione e divorzio
Per i contenziosi in materia di separazione e divorzio successivi al 28 febbraio 2023 sono applicate nuove regole introdotte con la Riforma voluta dall’ex Ministro della Giustizia Marta Cartabia. Scopo principale della riforma è stato quello di ridurre le tempistiche per l’ottenimento di separazione e divorzio, rendendo i procedimenti più fluidi. Varie sono state le novità apportate dalla riforma nell’ambito del diritto di famiglia e, nel prosieguo, saranno analizzati i punti principali.
RITO UNICO IN MATERIA DI FAMIGLIA
La riforma del processo civile ha introdotto un rito unico in materia di famiglia, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare una disciplina che, in precedenza, risultava frammentata tra codice civile e leggi speciali. Le nuove disposizioni, oggi raccolte in un corpo normativo unitario, artt. 473-bis e ss. c.p.c., si applicano a tutti i procedimenti relativi ai rapporti familiari, segnando un importante passaggio verso disciplina maggiormente uniforme e coerente. Il rito unitario si caratterizza per la sua flessibilità, essendo strutturato in modo tale da potersi adattare alle diverse situazioni sostanziali dedotte in giudizio. Non è quindi un modello rigido, bensì un procedimento modulabile, nel quale i poteri del giudice variano in funzione della natura dei diritti coinvolti. Più nello specifico:
- nei procedimenti che hanno ad oggetto diritti indisponibili, come quelli relativi ai figli minori, il giudice è investito di ampi poteri esercitabili anche d’ufficio. Ciò vuol dire che egli può attivarsi, a prescindere da allegazioni e richieste delle parti, al fine di garantire la piena tutela dell’interesse del minore;
- con riferimento ai diritti relativamente disponibili (quali, ad esempio, le domande di contributo economico tra coniugi o in favore dei figli maggiorenni), il giudice conserva poteri di iniziativa probatoria, potendo disporre d’ufficio l’acquisizione di elementi utili, quali la documentazione reddituale e patrimoniale;
- in relazione invece ai diritti disponibili, come nel caso delle domande di risarcimento del danno endofamiliare, il processo resta ancorato al principio dispositivo: in tali ipotesi, i poteri del giudice sono più limitati e circoscritti alle domande e alle prove offerte dalle parti.
Il rito unico si configura quindi come uno strumento moderno ed efficiente, capace di conciliare esigenze di uniformità procedurale con la necessaria differenziazione delle tutele, in considerazione della natura e della rilevanza degli interessi coinvolti.
L’unicità del giudice
Accanto all’unificazione del rito, la riforma valorizza anche il principio della unicità del giudice nei procedimenti di separazione e divorzio. L’esigenza di concentrazione e celerità che ha rappresentato il cuore pulsante della Riforma Cartabia ha dunque portato all’eliminazione dell’udienza Presidenziale. Nella pratica, ciò vuol dire che le parti non devono più presenziare alla prima udienza di comparizione davanti al Presidente, ma il procedimento si svolge sin da subito davanti al giudice istruttore. Egli può esperire il tentativo di conciliazione, nonché emanare provvedimenti temporanei e urgenti e con la stessa ordinanza ammettere i mezzi di prova fissando la successiva udienza di assunzione delle prove.
Cumulo della domanda di separazione e divorzio
Con il ricorso introduttivo del giudizio di separazione si può presentare anche la domanda di divorzio (c.d. cumulo di domande). È la nuova regola prevista dall’art. 473 bis 49, 1 comma, c.p.c., secondo il quale, se le parti lo desiderano, possono in pratica fare sia domanda di separazione che di divorzio in un unico ricorso. Questo vuol dire che non è più necessario instaurare una prima procedura per chiedere la separazione, e poi una seconda per chiedere il divorzio: con il medesimo provvedimento di separazione il Giudice fissa la successiva udienza di divorzio. Si precisa ovviamente che la Riforma non ha eliminato l’istituto della separazione, ma ha semplicemente accorciato le tempistiche per chi di questa regola vuole beneficiare. Infatti il passaggio in giudicato del provvedimento di separazione è condizione di procedibilità della domanda di divorzio.
Provvedimenti indifferibili
Il giudice, nei casi di pericolo imminente e irreparabile, può adottare misure urgenti a tutela dei figli e delle parti. Si tratta della disciplina prevista dall’art. 473bis.15 c.p.c, che consente al giudice, su domanda di parte, di ottenere un provvedimento d’urgenza anche entro 15 giorni dal deposito del ricorso. Affinché questi provvedimenti siano adottati, deve esserci il rischio che il tempo necessario per attendere la data della prima udienza di comparizione dei coniugi, possa arrecare un pregiudizio grave e irreparabile al coniuge o ai figli (es. se uno dei genitori non versa alcun mantenimento ai figli e l’altro non lavora, attendere la data della prima udienza significherebbe che durante il tempo che intercorre tra il deposito del ricorso e la data d’udienza, i figli rimarrebbero privi dei mezzi di sostentamento). Nella pratica, si tratta di strumenti che permettono al giudice di intervenire in tempi rapidissimi, prima ancora dell’instaurarsi del contraddittorio, quando l’attesa della sentenza potrebbe compromettere in modo serio gli interessi in gioco, soprattutto quando sono coinvolti i figli.
Curatore speciale del minore
Sulla scia di un dibattito più volte avviato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per quel che riguarda un pieno esercizio dei diritti fondamentali del minore in qualità di parte processuale, è intervenuta la riforma Cartabia prevedendo la figura del curatore speciale del minore con l’art. 473bis 8 c.p.c. Con questa norma viene consentito al giudice, per certi atti “specifici” da lui concretamente identificati, di affidare un potere di rappresentanza sostanziale del minore al curatore speciale, il quale assume un potere di rappresentanza sostanziale, al pari di un difensore tecnico. Egli può cioè esercitare tutte le prerogative dell’avvocato munito della procura di parte. A questo proposito, non deve attrarre in inganno la terminologia utilizzata dal legislatore, perché il curatore deve limitarsi a fare gli interessi del minore esclusivamente nel processo. Egli è quindi solo un rappresentante processuale.
Ascolto del minore
“Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano“. È quanto previsto dall’art. 473 bis 4 c.p.c. che conferma la centralità del minore nei procedimenti familiari. L’ascolto è di regola condotto dal giudice personalmente in tribunale; tuttavia, può ben succedere che egli reputi opportuno farsi aiutare da un consulente, nonché decidere di far avvenire l’ascolto in luoghi diversi, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. La partecipazione dei difensori delle parti deve essere autorizzata dal giudice, e, in caso contrario gli argomenti oggetto di ascolto vanno concordati prima. Occorre precisare che la norma non prevede un obbligo del giudice di procedere all’audizione del minore sempre e comunque. Il comma secondo gli offre infatti la possibilità di non procedere all’ascolto nel momento in cui l’interesse del minore lo precluda, o nel momento in cui farlo sia superfluo o se il minore manifesti la volontà di non essere ascoltato. Si pensi al caso dell’accordo dei genitori sul collocamento, o al caso del minore affetto da un deficit psichico. Ovviamente, di ciò il giudice deve dare apposita motivazione.
La violenza
Una delle novità di maggior rilievo della riforma è senza dubbio costituita dalla disciplina sulla violenza di genere e domestica, materia sino a oggi ignorata dalla legge, eccezione fatta per la misura di allontanamento e protezione introdotta nel 2001. In tale contesto, la riforma Cartabia ha rafforzato gli strumenti di tutela, introducendo misure volte a garantire maggiore tempestività ed efficacia nella protezione delle vittime, incidendo sia sul piano processuale sia su quello organizzativo. In particolare, viene valorizzata la necessità di una trattazione prioritaria dei procedimenti caratterizzati da allegazioni di violenza, con l’obiettivo di assicurare decisioni rapide e adeguate, soprattutto nei casi in cui siano coinvolti minori. Tale evoluzione normativa conferma la centralità della tutela della persona e impone una lettura delle dinamiche familiari sempre più attenta ai profili di vulnerabilità. Si ricordi che nei processi minorili, l’istanza volta a far valere gli episodi di violenza può anche essere avanzata dal pubblico ministero.
Il piano genitoriale
Con il ricorso introduttivo della separazione giudiziale (non è obbligatorio in caso di separazione consensuale) deve essere depositato un piano genitoriale, in grado di evidenziare quelle che sono le decisioni dei coniugi in relazione ai figli con specifico riferimento a:
- educazione scolastica,
- impegni extra scolastici,
- visite ai parenti.
Questo piano è molto importante, perché è principalmente in base a questo che il giudice prende le decisioni più importanti. Si pensi all’affidamento dei figli o alla regolamentazione dei diritti di visita. È anche vero che sotto questo specifico profilo, il Giudice tiene in grande considerazione le parole dei figli, i quali vengono sempre ascoltati anche se minori di dodici anni. Non si dimentichi inoltre che il giudice ha la facoltà di sanzionare il genitore che accetta il piano genitoriale proposto, e poi non lo rispetta.
Proprio per questo, è opportuno valutare attentamente la propria situazione con l’aiuto di un Avvocato esperto in materia, al fine di capire come comportarsi nel far valere i propri diritti.
