Nelle separazioni fra coniugi, uno degli aspetti più problematici riguarda la possibile sottrazione o l’occultamento del patrimonio da parte di uno dei due. Può capitare, infatti, che, prima o durante il procedimento, vengano effettuati trasferimenti di denaro, svuotamenti di conti correnti, movimentazioni verso familiari o utilizzo di strumenti difficilmente tracciabili, come le criptovalute.
Si tratta di comportamenti che possono incidere in modo significativo sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, sulla divisione dei beni e, più in generale, sull’equilibrio economico tra le parti. Per questo motivo è fondamentale effettuare delle indagini patrimoniali, individuare tempestivamente eventuali anomalie e raccogliere prove utili già nelle prime fasi della crisi coniugale, soprattutto se i rapporti fra coniugi sono molto conflittuali.
Perché le indagini patrimoniali sono rilevanti?
In caso di separazione giudiziale, e quindi quando manca un accordo fra i coniugi, il giudice può stabilire a favore di uno di loro, da parte dell’altro, un assegno di mantenimento, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti e, in presenza di prole, delle loro esigenze di cura, educazione e mantenimento.
Proprio in questa fase le indagini patrimoniali possono diventare cruciali. Non è raro, infatti, che il coniuge tenuto al pagamento dell’assegno cerchi di apparire economicamente meno solido di quanto sia realmente, nel tentativo di ridurre l’importo dovuto. Nella pratica, questo può avvenire attraverso movimenti sospetti di denaro, trasferimenti a terzi, svuotamento di conti correnti o occultamento di parte del patrimonio.
Attraverso un’attenta analisi della situazione patrimoniale e finanziaria, è però possibile ricostruire la reale capacità economica del coniuge obbligato, e offrire al giudice elementi utili per determinare un assegno di mantenimento adeguato alle concrete condizioni delle parti e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Quali sono i segnali di allarme di un occultamento patrimoniale?
Quando una separazione o un divorzio diventano imminenti, può accadere che uno dei coniugi tenti di ridurre artificiosamente il proprio patrimonio o di sottrarre somme e beni alla futura divisione o alla determinazione dell’assegno di mantenimento. In queste situazioni esistono spesso alcuni segnali ricorrenti che possono far emergere il sospetto di un vero e proprio occultamento patrimoniale.
Tra i più diffusi ci sono:
- prelievi improvvisi di somme elevate;
- bonifici verso parenti o soggetti terzi;
- chiusura improvvisa di conti correnti;
- utilizzo anomalo di contanti;
- trasferimenti verso piattaforme di investimento o exchange crypto;
- intestazioni fittizie di beni o società.
In molti casi, queste operazioni avvengono proprio nel momento in cui la crisi matrimoniale è già in corso o è imminente. Proprio per questo, le tempistiche in cui vengono fatti certi movimenti sono spesso sospette, e assumono un rilievo importante anche davanti al giudice.
Si precisa, peraltro, che quest’ultimo ha, in questo contesto, un grande potere. L’art 337 ter, comma sesto, c.c. prevede infatti che:
“ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Dove cercare le prove del patrimonio nascosto?
L’indagine patrimoniale mira ad accertare quali sono le voci che compongono il patrimonio del soggetto, cercando di individuare l’eventuale sussistenza di cespiti occultati. Per fare questo, bisogna necessariamente effettuare delle verifiche su conti correnti e conti di deposito, accertare la presenza di titoli (azioni e/o obbligazioni o quote societarie) o di beni conservati nelle cassette di sicurezza, nonché individuare tutte le fonti di reddito, come stipendi, partecipazioni societarie.
Potrebbero, in questo senso, tornare utili le dichiarazioni dei redditi presentate all’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, può assumere rilievo l’art. 210 c.p.c., che contempla l’ordine di esibizione alla parte o al terzo. Non si può, ovviamente, prescindere da un’analisi su tutti i beni mobili e immobili di cui il soggetto è proprietario, nonché delle eventuali rendite. Questa attività aiuta anche nell’ottica di capire se un bene è stato venduto o ceduto, al solo scopo di rappresentare una situazione patrimoniale peggiore.
Quali documenti bancari raccogliere?
Il primo passo da compiere è quasi sempre la raccolta della documentazione finanziaria. Estratti conto, bonifici, movimenti bancari, carte di credito e documentazione fiscale possono, infatti, permettere di ricostruire il reale flusso del denaro. Peraltro, in questo contesto, anche movimenti apparentemente ordinari possono invece essere rilevanti, se analizzati nel loro insieme.
Per esempio, piccoli trasferimenti ripetuti verso lo stesso soggetto o versamenti verso piattaforme estere possono essere elementi utili per comprendere la reale destinazione delle somme. Nel processo di famiglia non si dimentichi, inoltre, che il giudice dispone di ampi poteri istruttori e può ordinare l’acquisizione di documenti reddituali, bancari e patrimoniali quando ci sono dubbi sulla reale situazione economica di uno dei coniugi.
Tali poteri possono essere esercitati d’ufficio, cioè senza una richiesta di parte, in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. La ratio normativa, in caso di separazione, è infatti la tutela del coniuge debole che, per effetto della separazione, viene a trovarsi in una condizione peggiore rispetto a quella che viveva in costanza di matrimonio.
Le criptovalute nascoste si possono rintraccciare?
Le criptovalute sono, oggigiorno, uno dei mezzi più utilizzati per occultare patrimoni, poiché rendono determinate operazioni meno trasparenti e più difficili da ricostruire. Bitcoin, Ethereum e altri asset digitali possono essere trasferiti rapidamente tra wallet diversi o convertiti tramite exchange esteri.
Una cosa, però, va subito chiarita: le operazioni in blockchain non sono opache come si pensa, ma lasciano tracce. Attraverso specifici strumenti di analisi forense è, infatti, spesso possibile ricostruire i movimenti delle criptovalute, individuare wallet collegati e verificare eventuali passaggi verso piattaforme di conversione.
In presenza di elementi concreti, l’attività tecnica può dunque consentire di trasformare dati apparentemente incomprensibili in informazioni utili anche in sede giudiziaria, soprattutto quando emergono collegamenti con exchange regolamentati o servizi identificabili.
Quando i trasferimenti a terzi possono essere sospetti?
Tra le situazioni più frequenti devono sicuramente essere menzionati i trasferimenti di denaro o di beni a parenti, amici o società riconducibili indirettamente all’ex coniuge.
In alcuni casi si tratta di operazioni effettive e legittime; in altri, invece, possono rappresentare tentativi di sottrarre somme alla futura divisione o alla valutazione economica del giudice. In queste evenienze assume grande importanza la ricostruzione temporale dei movimenti: il giudice può, infatti, essere sospettoso al cospetto di operazioni compiute in prossimità della separazione, soprattutto se prive di giustificazione economica coerente.
Come tutelarsi da un occultamento patrimoniale
In presenza di elementi sospetti di occultamento patrimoniale o di movimenti economici non giustificati, il coniuge beneficiario non è privo di tutele. L’ordinamento, infatti, mette a disposizione diversi strumenti per ricostruire la reale situazione reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge. Si tratta di rimedi che possono essere attivati sia in sede giudiziale, sia, a volte, in fase stragiudiziale, con l’obiettivo di garantire una corretta valutazione delle risorse economiche in gioco.
Nello specifico, approfondiamo come funziona:
- l’azione di simulazione;
- l’azione revocatoria ordinaria.
1. Come funziona l’azione di simulazione
Se il coniuge non ha realmente voluto spogliarsi dei propri beni, ma ha creato con il parente una mera apparenza negoziale per occultare la propria reale consistenza patrimoniale, lo strumento elettivo è l’azione di simulazione ex artt. 1414 e ss. c.c. La norma citata dispone che:
“il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma“.
Questa fattispecie ricorre quando le parti stipulano formalmente un trasferimento di proprietà, ma in realtà concordano che il bene rimanga nella piena titolarità del coniuge alienante (in tal caso si parla di simulazione assoluta); oppure quando simulano una finta vendita che, in realtà, nasconde una donazione (simulazione relativa).
La giurisprudenza riconosce espressamente la legittimazione del coniuge ad agire in simulazione in qualità di terzo pregiudicato dall’atto, con il conseguente vantaggio di poter dimostrare la natura fittizia dell’operazione senza limiti di prova, ossia anche tramite testimoni e presunzioni semplici.
In particolare, le pronunce di merito e di legittimità individuano tra i terzi legittimati all’azione di simulazione:
- il coniuge che agisce per il riconoscimento dell’assegno (di separazione o di divorzio), in quanto portatore di uno specifico interesse a far valere la simulazione di tutti quegli atti che occultino la reale situazione economico-patrimoniale dell’obbligato1;
- il coniuge in regime di comunione legale estraneo all’accordo simulatorio, qualora l’altro coniuge, durante il matrimonio, acquisti un bene non personale facendolo figurare fittiziamente intestato a un terzo (es. un parente), poiché tale simulazione impoverisce la comunione sottraendole il coacquisto ex art. 177, comma 1, lett. a), c.c.2
2. Quando si può usare l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Qualora il trasferimento al parente non sia meramente fittizio, ma effettivamente voluto dal coniuge per spogliarsi dei propri beni e sottrarli alle pretese economiche del consorte (per esempio, per non pagare l’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. o per i figli), l’atto è valido tra le parti e non può essere annullato.
Il coniuge tutelato può tuttavia esperire l’azione revocatoria ordinaria (c.d. actio pauliana) ai sensi dell’art. 2901 c.c., il quale stabilisce che:
“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
- che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione;
- che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento“;
Per ottenere la revocatoria dell’atto dispositivo a favore del parente, il coniuge deve dimostrare il pregiudizio alle ragioni creditorie, cioè che l’atto renda più difficoltoso e incerto il soddisfacimento del credito e la consapevolezza che l’atto dispositivo avesse lo scopo principale di eludere le ragioni del creditore.
Cosa succede se il patrimonio nascosto emerge duranteun giudizio di separazione?
Oltre alle azioni dirette contro gli atti dispositivi (che vanno proposte in un ordinario giudizio civile nei confronti sia del coniuge, sia del parente beneficiario, litisconsorte necessario), la scoperta di dismissioni fittizie o fraudolente produce conseguenze immediate anche all’interno del procedimento di separazione, ovvero:
- la ricostruzione del reale tenore di vita e della capacità economica: il giudice della separazione, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., valuta le reali sostanze dell’obbligato, tenendo conto delle dismissioni simulate o prive di giustificazione economica compiute in prossimità della crisi;
- la valutazione ai fini dell’addebito: il tentativo di occultare il patrimonio in danno del coniuge e della prole costituisce una grave violazione dei doveri di lealtà, assistenza materiale e contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.).
In presenza di situazioni particolarmente gravi, alcune condotte possono assumere rilievo anche sotto altri profili giuridici, soprattutto quando vi sia l’intento di sottrarre fraudolentemente beni o risorse economiche. Se l’occultamento dei beni è finalizzato a non versare l’assegno di mantenimento, si può, per esempio, incorrere nel reato di violazione degli obblighi familiari di cui all’art. 570 bis c.p.
Come opera lo Studio Legale Aiello
Nelle controversie familiari caratterizzate da sospetti di patrimonio occultato, lo studio legale svolge un ruolo delicato e strategico. In casi del genere, infatti, non basta limitarsi all’analisi della documentazione prodotta dalle parti, ma è spesso necessario procedere a una vera e propria attività di ricostruzione patrimoniale e finanziaria.
Proprio per questo, lo studio legale si avvale, se necessario, del supporto di consulenti specializzati e di strumenti di analisi forense, utili per esaminare movimenti bancari, trasferimenti di denaro, operazioni sospette e, nei casi più complessi, anche transazioni in criptovalute. Attraverso software di blockchain analysis e strumenti di digital e financial forensics, è possibile ricostruire i flussi finanziari, individuare collegamenti tra conti, wallet o soggetti terzi e trasformare dati tecnici in elementi comprensibili e utilizzabili anche in sede giudiziaria.
L’attività viene di solito impostata in modo coordinato: da un lato vi è l’analisi tecnica dei movimenti economici; dall’altro, la valutazione giuridica dei fatti permette di effettuare ricostruzioni patrimoniali più solide, supportare efficacemente le richieste rivolte al giudice e offrire al cliente una tutela più concreta, soprattutto nei casi in cui vi sia il sospetto di trasferimenti occulti, intestazioni fittizie o dispersione di patrimoni prima della separazione.
