Convivenza, casa e figli: cosa cambia rispetto al matrimonio quando la relazione finisce

Fine della convivenza: chi resta nella casa, come funzionano mantenimento, figli, patrimonio e diritti dei conviventi rispetto al matrimonio

fine convivenza coppia non sposata regole su mantenimento figli casa condivisa

Al giorno d’oggi, sempre più coppie scelgono di convivere senza sposarsi. È una realtà ormai molto diffusa, perché spesso vissuta come una scelta più semplice e flessibile rispetto al matrimonio. Nel linguaggio comune i due termini vengono usati come sinonimi, ma sul piano giuridico non sono la stessa cosa: quando la relazione termina, infatti, molti conviventi scoprono che la tutela giuridica della convivenza è diversa da quella prevista per i coniugi. Ed è proprio nei momenti di crisi che emergono le maggiori difficoltà, soprattutto quando la coppia ha acquistato una casa insieme, convive in un immobile intestato a uno solo dei partner o ha dei figli.

La fine di una convivenza, infatti, può sollevare questioni molto delicate:

  • chi può restare nella casa?
  • come vengono regolati i rapporti economici?
  • cosa accade se uno dei conviventi ha contribuito economicamente all’immobile intestato all’altro?
  • e, soprattutto, quali tutele esistono per i figli?

A differenza del matrimonio, la convivenza non produce automaticamente tutti gli effetti patrimoniali previsti per i coniugi. Questo però non significa che il convivente sia privo di qualsiasi tutela. Negli anni, infatti, la legge e la giurisprudenza hanno progressivamente riconosciuto diritti e strumenti di protezione anche alle coppie di fatto, specialmente quando vi sono figli o un progetto di vita familiare stabile e duraturo.

Cosa prevede la disciplina normativa della Legge n. 76/2016

Nel linguaggio comune si parla spesso di coppia o famiglia di fatto per indicare due persone che convivono stabilmente senza essere sposate e nel perseguimento di un progetto di vita comune. La formazione di una famiglia non dipende infatti necessariamente dalla sua costituzione sulla base di un vincolo formalizzato, ma dalla concreta realizzazione di un programma di vita fondato sull’affetto e sull’assistenza reciproca tra i membri della coppia.

La Legge n. 76/2016 (meglio nota come Legge Cirinnà) ha introdotto importanti novità mediante esplicito riconoscimento della convivenza, indicandone gli elementi costitutivi e delineando una tutela più organica rispetto alla normativa precedente caratterizzata da una certa frammentarietà. Va subito, però, precisato che questo non ha equiparato completamente la convivenza al matrimonio, né sotto il profilo della stabilità, né sotto quello delle tutele.

La legge attribuisce ai conviventi di fatto una serie di diritti in diversi ambiti, quali:

  • risarcimento del danno (comma 49): in caso di decesso per fatto illecito di terzi, si applicano gli stessi criteri previsti per il coniuge superstite;
  • ordinamento penitenziario (comma 38): gli stessi diritti spettanti al coniuge;
  • salute e ricovero (comma 39): diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi;
  • rappresentanza (comma 40): ciascun convivente può designare l’altro quale rappresentante in caso di malattia con incapacità di intendere e volere (per decisioni sanitarie) e in caso di morte (per donazione organi, trattamento del corpo, celebrazioni funebri);
  • diritto di abitazione (comma 42): in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre cinque anni. In presenza di figli minori o disabili del convivente superstite, il periodo minimo è di tre anni;
  • successione nel contratto di locazione (comma 44): in caso di morte o recesso del conduttore, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
  • edilizia popolare (comma 45): titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi ERP;
  • tutela, curatela, amministrazione di sostegno (comma 48): il convivente può essere nominato tutore o curatore dell’altro.

Chi può restare nella casa familiare se cessa la convivenza?

La legge non prevede una norma che regoli la questione di chi ha diritto ad abitare la casa in cui la coppia viveva dopo la fine della relazione. Pertanto, è necessario distinguere a seconda che dalla convivenza siano nati, o meno, dei figli.

In assenza di figli si seguono le regole del diritto comune. Pertanto, se l’immobile appartiene a entrambi, occorre regolare la comproprietà, valutando se vendere la casa, dividerne il ricavato, oppure consentire a uno dei conviventi di rilevare la quota dell’altro. Se, invece, la casa appartiene solamente a uno dei due, il proprietario mantiene il diritto esclusivo sull’immobile. Ciò significa che, in assenza di figli, l’altro convivente di regola non può pretendere di continuare a vivere nella casa dopo la fine della relazione.

Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, il proprietario che intende rientrare nel godimento del bene deve, per buona fede e correttezza, deve concedere all’ex convivente un termine congruo per cercare una nuova sistemazione1 .
In alcune fattispecie, il termine è stato fissato dal giudice o dalle parti con accordi transattivi.

Chi resta nella casa familiare in presenza di figli?

La situazione cambia radicalmente però quando vi sono figli minorenni o economicamente non autosufficienti. In questo caso, anche se la coppia non è sposata, il giudice può sempre tenere in considerazione il superiore interesse del minore, assegnando la casa familiare al genitore collocatario dei figli, al fine di tutelare il loro interesse alla continuità abitativa e alla stabilità dell’ambiente domestico. Il principio è lo stesso che opera nell’ambito delle separazioni matrimoniali: ciò che conta non è proteggere il convivente economicamente più debole, ma garantire il benessere dei figli.

I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti?

Oggi i figli hanno gli stessi diritti, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati oppure conviventi. La legge ha eliminato qualunque distinzione tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati fuori di esso. Ciò vuol dire che, in caso di cessazione della convivenza, i genitori continuano ad avere gli stessi doveri di mantenimento, cura, educazione e assistenza.

Pertanto, anche per le coppie conviventi il giudice può stabilire:

  • l’affidamento dei figli;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • il collocamento prevalente;
  • il mantenimento;
  • la ripartizione delle spese straordinarie;
  • l’assegnazione della casa familiare.

Il criterio centrale resta sempre il superiore interesse del minore.

Il convivente ha diritto al mantenimento?

Una delle differenze più importanti rispetto al matrimonio è quella riguardante il mantenimento. A seguito della separazione tra coniugi, il partner economicamente più debole può avere diritto, in presenza di determinati presupposti, all’assegno di mantenimento. Nella convivenza, invece, non esiste un automatico obbligo analogo.

La questione del mantenimento del partner si pone, infatti, in termini molto diversi rispetto al matrimonio. Questo vuol dire che, salvo casi particolari, la fine della convivenza non presuppone il diritto di un convivente a essere mantenuto dall’altro solo perché la convivenza è durata a lungo.

La giurisprudenza è ferma nel sostenere che la scelta di non sposarsi comporta anche l’accettazione di un diverso livello di tutela patrimoniale. C’è però una tutela limitata prevista dalla legge (art. 1, comma 65 della L. 76/2016) per le coppie di fatto nei casi in cui la convivenza sia stata stabile e il convivente versi in stato di bisogno.

In queste situazioni, il giudice può riconoscere il diritto agli alimenti, cioè un aiuto economico limitato allo stretto necessario per vivere. Si tratta, però, di una tutela molto diversa e più ridotta rispetto al mantenimento previsto nel matrimonio.

Cosa succede se uno dei conviventi ha contribuito economicamente alla casa dell’altro?

Nella pratica, capita molto spesso che uno dei conviventi contribuisca economicamente al pagamento del mutuo, ai lavori di ristrutturazione o alle spese di una casa intestata esclusivamente all’altro partner. Quando la relazione finisce, possono nascere conflitti molto importanti. Il convivente non proprietario potrebbe infatti chiedere la restituzione delle somme versate, oppure sostenere di aver contribuito all’incremento del valore dell’immobile.

In questi casi, la questione si gioca tutta sul piano probatorio, in quanto diventa necessario dimostrare:

  • i versamenti effettuati;
  • la finalità delle somme;
  • l’esistenza di eventuali accordi;
  • il collegamento tra i pagamenti e l’immobile;
  • l’eventuale arricchimento dell’altro convivente.

La giurisprudenza tende generalmente a distinguere tra le normali contribuzioni alla vita comune, che rientrano nella solidarietà familiare, e gli esborsi particolarmente rilevanti, che abbiano prodotto un vantaggio economico stabile per l’altro convivente. In tali ultime situazioni possono esserci i presupposti per qualificare gli esborsi sostenuti dal convivente sulla casa dell’altro come ingiustificato arricchimento – in altre parole, può chiederne la restituzione.

La convivenza crea automaticamente una comunione dei beni?

Molte coppie conviventi credono erroneamente che anni di vita insieme producano automaticamente effetti simili alla comunione legale del matrimonio. In realtà non è così. Nella convivenza, ciascun partner resta proprietario esclusivo dei beni acquistati a proprio nome, salvo comproprietà espressa o accordi specifici.

Ciò vuol dire che:

  • stipendi e redditi restano personali;
  • immobili intestati a uno solo appartengono solo a lui;
  • conti correnti separati non diventano comuni;
  • non esiste una comunione legale automatica.

Proprio per evitare problemi futuri, molte coppie scelgono oggi di stipulare un contratto di convivenza, con cui regolare per iscritto aspetti patrimoniali, spese comuni e modalità di contribuzione economica. Si tratta di un importante strumento introdotto dalla L. 76. Con il contratto di convivenza i conviventi possono scegliere di adottare il regime della comunione dei beni, disciplinata dalle norme del codice civile dettate per i coniugi (artt. 177 ss. c.c.). Il regime della comunione dei beni, se scelto nel contratto, segue — in quanto compatibili — le medesime regole previste per i coniugi: dunque cadono in comunione gli acquisti effettuati dai conviventi insieme o separatamente durante la convivenza (salvo le eccezioni tipiche: beni personali, donazioni, successioni, ecc.).

Il contratto di convivenza deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative – non è valida una scrittura privata non autenticata. Si ricordi che il contratto di convivenza non attribuisce diritti ereditari e non sostituisce il testamento. Esso regola semplicemente i rapporti tra i partner mentre sono in vita, ma non consente di derogare alle norme sulla successione. Il contratto è quindi uno strumento di tutela patrimoniale in vita, non uno strumento successorio.

Come funzionano i diritti successori per le coppie non sposate

Un’altra grande differenza rispetto al matrimonio riguarda la successione. Il convivente non è erede legittimo automatico dell’altro partner. Ciò, nella pratica, vuol dire che, in assenza di testamento, il convivente superstite non eredita automaticamente come accade invece tra coniugi.

La legge riconosce soltanto alcune tutele limitate, come il diritto di continuare temporaneamente ad abitare nella casa comune in presenza di determinati presupposti. Questo diritto non può essere inferiore a due anni e non ne può superare cinque. La durata può essere più ampia solo in presenza di figli minori o non autosufficienti. È inoltre previsto il subentro nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore.

Proprio perché nella convivenza non si applica la disciplina della successione legittima, al fine di attribuire al convivente beni ereditari è necessario fare testamento. Ciò è opportuno soprattutto nei casi in cui esistono patrimoni comuni, immobili o figli.

Per completezza espositiva, va ricordato anche che, diversamente da quanto previsto per i coniugi, il convivente non vanta nessun diritto sulla pensione del convivente defunto (la c.d. reversibilità).

L’assistenza legale nelle crisi tra conviventi

Le crisi delle coppie conviventi possono essere complesse tanto quanto le separazioni matrimoniali, soprattutto quando vi sono figli, immobili o patrimoni condivisi. La differenza è che, in assenza di un quadro normativo identico a quello matrimoniale, diventa ancora più importante ricostruire concretamente i rapporti economici e familiari tra le parti.

Il ruolo dell’avvocato è quindi fondamentale non solo nella gestione del conflitto, ma anche nella prevenzione delle controversie. Una corretta regolamentazione patrimoniale della convivenza, la predisposizione di accordi chiari e la tutela preventiva degli interessi dei figli consentono spesso di evitare contenziosi lunghi e particolarmente invasivi sul piano personale ed economico.

  1. Tribunale Ordinario Taranto, sez. 1, sentenza n. 910/2022; ↩︎

Avvocato Graziana Aiello

L’Avvocato Graziana Aiello è iscritta all’Albo del Foro di Torino e riceve anche nelle sedi di Milano e Catania. Si occupa di diritto civile, con particolare attenzione alle questioni familiari, patrimoniali e alla tutela dei consumatori in ambito finanziario.