Brevi cenni sul divorzio breve
Il divorzio breve ha ridotto in modo significativo i tempi necessari per ottenere lo scioglimento del matrimonio. Con la Legge n. 55 del 2015, infatti, il legislatore ha introdotto una procedura più rapida e semplice rispetto al passato, abbassando notevolmente il periodo di attesa tra separazione e divorzio. Prima della riforma, i coniugi dovevano attendere diversi anni prima di poter divorziare. Oggi, invece, i termini sono molto più brevi e permettono di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio in tempi più contenuti. Proprio da qui deriva l’espressione “divorzio breve”, utilizzata per indicare una procedura pensata per rendere più veloce e meno complesso il passaggio dalla separazione al divorzio.
Il cuore della riforma si individua nell’art. 1 della Legge n. 55 che, modificando l’art. 3 della Legge sul divorzio, individua i termini necessari per chiedere lo scioglimento definitivo del vincolo che sono di:
- 6 mesi nel caso della separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale), termine che decorre dalla data dell’omologa nella separazione consensuale;
- 12 mesi nel caso di separazione giudiziale, termine che decorre dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
La riforma è stata accolta molto positivamente, soprattutto perché il sistema precedente prevedeva tempi eccessivamente lunghi, che spesso finivano solo per aggravare ulteriormente conflitti e tensioni già esistenti tra i coniugi. La Legge ha introdotto importanti semplificazioni anche sotto il profilo procedurale. Oggi, infatti, persino dopo una separazione giudiziale, i coniugi possono successivamente presentare una domanda congiunta di divorzio, trasformando così una vicenda inizialmente conflittuale in un percorso condiviso, generalmente più rapido, semplice e meno costoso. Nella pratica, però, si continua molto spesso a fare confusione tra separazione e divorzio. Si tratta invece di due fasi giuridicamente diverse, con effetti e tempistiche autonome: la separazione non scioglie il matrimonio, mentre il divorzio determina la cessazione definitiva del vincolo coniugale.
Affrontiamo le differenze più da vicino
Prima di esaminare il funzionamento del divorzio breve, è bene però chiarire la differenza tra separazione e divorzio, due istituti spesso confusi ma profondamente diversi sotto il profilo giuridico. Comprendere questa distinzione è essenziale per orientarsi correttamente nei tempi, negli effetti e nelle conseguenze della crisi coniugale
La separazione
È bene sapere che l’istituto della separazione non scioglie il matrimonio, ma sospende semplicemente alcuni doveri coniugali quali la fedeltà o la convivenza. Se la sua prosecuzione è diventata intollerabile, è infatti opportuno che cessi la coabitazione fra le parti, ma il vincolo matrimoniale resta comunque in vita.
Il divorzio
È con il divorzio, invece, che si può ottenere lo scioglimento definitivo del matrimonio civile, o la cessazione degli effetti civili nel caso del matrimonio concordatario. Tuttavia, un non trascurabile effetto della riforma n. 55 è anche quello che ha inciso sulla comunione legale: è stato infatti modificato anche l’art. 191 del c.c. e, secondo la nuova disposizione: “La comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”. Oggigiorno, non è dunque più necessario attendere il termine del procedimento civile per ottenere lo scioglimento della comunione legale.
Cosa serve per chiedere il divorzio breve (congiunto con accordo da convalidare o giudiziale con sentenza)
Venendo agli aspetti più pratici, fondamentale diventa capire qual è la documentazione da allegare al ricorso (o agli atti relativi alla negoziazione assistita). Per chiedere e ottenere il divorzio breve è necessario:
- la copia integrale dell’atto di matrimonio;
- certificato contestuale di residenza e stato di famiglia;
- copia autentica del decreto di omologa o degli accordi autorizzati di negoziazione assistita;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni dei coniugi.
Cosa serve per chiedere il divorzio consensuale
Nel caso di divorzio consensuale, oltre ai documenti sopra indicati, è necessario predisporre un accordo completo tra le parti, nel quale vengano disciplinati tutti gli aspetti del rapporto post-coniugale: assegno di mantenimento al coniuge ove dovuto, affidamento e mantenimento dei figli, assegnazione della casa familiare ed eventuale divisione dei beni comuni. Tale accordo, una volta sottoposto al giudice, viene verificato in relazione alla sua coincidenza alla legge e alla tutela degli interessi dei figli; se ritenuto idoneo, consente una definizione più rapida del procedimento.
Cosa serve per chiedere il divorzio giudiziale
Nel caso di divorzio giudiziale, invece, stante la mancanza di accordo tra le parti, il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti e delle domande rivolte al giudice (ad esempio in tema di assegno di mantenimento al coniuge), nonché l’indicazione dei mezzi di prova. In questo contesto assume particolare rilievo la documentazione reddituale e patrimoniale, che consente al giudice di valutare le condizioni economiche dei coniugi e adottare i provvedimenti più adeguati. Il procedimento sarà infatti caratterizzato da una fase contenziosa, nella quale potranno essere richiesti ulteriori documenti e svolti accertamenti istruttori.
Il ruolo del Giudice
Si badi bene che la riduzione delle tempistiche non ha modificato il ruolo del giudice. Velocità non equivale infatti a superficialità, e, in questo contesto, egli deve verificare l’opportunità delle condizioni proposte, soprattutto se sono presenti figli. Non si dimentichi che decisioni di questo tipo influiscono su aspetti personali ed economici, richiedendo pertanto una valutazione attenta. È vero che con questa riforma il legislatore ha inteso semplificare le procedure familiari, specie in presenza di un accordo fra coniugi, ma in presenza di procedure più snelle e tempi più fluidi, il controllo deve essere sempre abbastanza rigoroso.
Cosa comporta la presenza di figli
La presenza di figli di regola non è un ostacolo per l’accesso a questa procedura con tempi più brevi, ma, come anticipato, i controlli devono comunque essere rigidi. Il cuore dei procedimenti familiari è infatti sempre e comunque il superiore interesse del minore, che deve orientare qualunque decisione. Il giudice deve quindi verificare che le condizioni concordate dai genitori siano opportune e confacenti all’equilibrio e alla stabilità del minore.
Sul punto, tre sono le situazioni cui è possibile assistere:
- figli minori;
- figli maggiorenni non autosufficienti;
- figli maggiorenni economicamente autosufficienti.
Questa distinzione è essenziale, perché in presenza di minori, di figli maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap la procedura di divorzio breve non potrà avvenire in Comune presso un ufficiale di stato civile, ma si dovrà scegliere tra il procedimento in tribunale o la negoziazione assistita. In questi casi, è infatti necessario sempre e comunque l’intervento degli Avvocati, nonché il controllo da parte dell’autorità giudiziaria. Elemento importante è anche la presenza obbligatoria del Pubblico Ministero, chiamato ad esprimere un parere sulle condizioni proposte. Secondo l’art. 5 della Legge sul divorzio, nel procedimento davanti al Tribunale egli partecipa potendo formulare osservazioni su tutto ciò che riguarda i figli. Inoltre, prima di pronunciare la sentenza il giudice valuta l’opportunità delle previsioni riguardanti l’affidamento e il mantenimento.
Separazione e divorzio senza causa in tribunale
Oggi è possibile ottenere separazione e divorzio anche senza un processo tradizionale, grazie alla presenza di strumenti alternativi tra i quali: la negoziazione assistita tra avvocati, e l’accordo davanti all’ufficiale di stato civile (in assenza di figli minori o non autosufficienti), modalità dai tempi meno lunghi e dai costi ridotti.
La negoziazione assistita
La negoziazione assistita presuppone che le parti siano assistite da un proprio difensore. Esse sottoscrivono una convenzione attraverso la quale si impegnano a collaborare in buona fede al fine di raggiungere un’intesa. Definito l’accordo esso deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica per il controllo previsto dalla legge. A seguito di ciò, si ottiene il nullaosta o l’autorizzazione e l’accordo diventa produttivo di effetti proprio come un provvedimento giudiziale.
Il procedimento davanti all’ufficiale di stato civile
Per quanto riguarda il procedimento davanti all’Ufficiale di stato civile, di regola davanti al Sindaco, non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato, ma, come anticipato, non è possibile ricorrere ad essa in presenza di certe condizioni. Entrambe le modalità presentano comunque costi ridotti e tempi rapidi, e, la scelta tra Tribunale e modalità alternative dipende molto spesso dalla situazione concreta. La presenza di figli o, complesse situazioni patrimoniali rendono spesso preferibile l’assistenza legale strutturata, anche per prevenire future contestazioni.
Il ruolo della Riforma Cartabia
Anche la Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità in materia di separazione e divorzio, con l’obiettivo di rendere i procedimenti familiari più rapidi ed efficienti. Le modifiche hanno inciso soprattutto sulla gestione dei tempi processuali e sulla possibilità di concentrare in modo più veloce le domande tra separazione e divorzio.
Tra le principali novità, vale la pena richiamare:
- ricorso cumulativo (possibilità di proporre con un unico atto sia la domanda di separazione sia quella di divorzio)
- maggiore concentrazione degli atti,
- concentrazione delle fasi processuali,
- riduzione dei tempi tecnici,
- assenza di duplicazioni.
Ovviamente, anche nel ricorso cumulativo restano ferme le verifiche sulle condizioni economiche e familiari. Inoltre qualora dovessero emergere cambiamenti interessanti tra la fase della separazione e quella del divorzio, il giudice potrà comunque autorizzare i dovuti accertamenti. In presenza invece di accordo stabile e condizioni immutate, il passaggio alla fase conclusiva è molto più fluido.
Errori da evitare nella procedura divorzio breve
Molte persone pensano che il divorzio breve sia una semplice formalità, ma nella pratica tutto dipende dalla situazione concreta. Se, dopo la separazione, le condizioni economiche e familiari sono rimaste invariate e i coniugi sono d’accordo, il procedimento tende a essere più rapido e lineare. Al contrario, quando intervengono cambiamenti importanti, come la perdita del lavoro, può diventare necessario modificare gli accordi economici o modificare gli equilibri stabiliti in precedenza. In questi casi i tempi rischiano inevitabilmente di allungarsi.
Anche la scelta della procedura richiede attenzione, perché non tutte le situazioni consentono di utilizzare modalità semplificate o alternative al Tribunale. Per questo motivo una valutazione preventiva con un professionista esperto è spesso fondamentale per evitare errori, contestazioni o rallentamenti. Il divorzio breve consente certamente di ridurre i tempi, ma la rapidità del procedimento dipende molto anche da come viene gestita la fase iniziale.
