L’assegno di mantenimento dei figli rappresenta uno degli aspetti cruciali delle procedure di separazione e divorzio. I genitori, per quanto separati o divorziati, hanno infatti per legge l’obbligo di educare, istruire e mantenere i figli alla luce delle proprie disponibilità economiche. Obbligo che sussiste non solo nei confronti dei minori, ma anche verso il figlio maggiorenne se non ancora autosufficiente economicamente. Questo dovere permane infatti sino a quanto egli non è in grado di provvedere adeguatamente a se stesso. L’assegno rappresenta a questo proposito, lo strumento con il quale viene garantito il diritto della prole ad avere un adeguato sostegno economico da entrambi i genitori, anche a seguito della cessazione della convivenza.
Indice: Assegno di mantenimento dei figli
Cos’è l’assegno di mantenimento dei figli e che cosa copre
È una somma periodica determinata sul caso concreto. Se i genitori trovano un’intesa, viene recepita negli accordi. Se l’intesa non c’è, decide il giudice, perché la tutela economica dei figli non può restare scoperta1.
Come detto, dunque, lo scopo del mantenimento è quello di garantire la tutela del minore. Proprio per questo esso è:
- indisponibile, ad esso cioè non è possibile rinunciare,
- impignorabile, i creditori cioè non possono usare questa parte di patrimonio per soddisfare propri crediti,
- non soggetto a compensazione, ciò vuol dire che se ipoteticamente la madre deve per diversi motivi dei soldi al padre, quest’ultimo non può non versare l’assegno per questo motivo,
- irripetibile, non si può restituire.
Altra caratteristica peculiare dell’obbligo di mantenimento è la sua “coercibilità”: l’obbligo di provvedere al mantenimento, stabilito con il provvedimento di separazione o divorzio, è coercibile. Ciò significa che in caso di inosservanza può essere oggetto di esecuzione forzata, oltre che ad essere sanzionabile la condotta del genitore che si sottrae volontariamente.
Le regole a corollario della coercibilità del dovere di provvedere al mantenimento sono le seguenti e sono stabilite dall’art. 473bis. 36 c.p.c.: il coniuge creditore, cioè quello a favore del quale il mantenimento va corrisposto, è titolare di un privilegio generale sui beni mobili dell’altro tenuto a versarlo; in secondo luogo, quando sussiste anche solo il pericolo (fondato) che l’obbligato si sottragga all’adempimento, il tribunale può imporre di prestare idonea garanzia reale (pegno o ipoteca) o personale (fideiussione), nonché su domanda del coniuge creditore disporre il sequestro dei beni immobili, mobili o dei crediti dell’obbligato; ed ancora, la sentenza che stabilisce il mantenimento costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Ultimo, ma non meno importante, corollario del sistema di norme che rendono coercibile l’obbligo di mantenimento e che ha importanti implicazioni pratiche particolarmente favorevoli per il coniuge creditore, è rappresentato dalla regola, fissata dall’art. 473bis.37 c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia, secondo cui se il genitore tenuto a corrispondere il mantenimento non vi provvede per un periodo anche di soli trenta giorni, l’altro genitore, dopo l’invio di una semplice lettera di costituzione in mora, può notificare direttamente al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme in favore del genitore inadempiente (es. il suo datore di lavoro) il provvedimento con cui è fissato l’obbligo e la misura del mantenimento e chiedere di versargli direttamente le somme dovute. In questo modo, ad esempio, il datore di lavoro del genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento, e che ha omesso il versamento anche per una sola mensilità, può essere obbligato a corrispondere all’ex coniuge che ne abbia fatto richiesta, l’importo dell’assegno di mantenimento decurtandolo dalla busta paga mensile.
Obbligo dei nonni nel mantenimento dei figli: quando scatta?
Qualora i genitori non dovessero disporre di mezzi economici (è possibile che l’obbligato stia vivendo una situazione di difficoltà lavorativa e l’altro non lavori), la legge impone ai nonni di intervenire. Se gli ex coniugi non hanno quindi gli opportuni mezzi economici, sono i nonni che devono concorrere al mantenimento dei figli.
Calcolo dell’assegno di mantenimento
Se su questo fondamentale punto non c’è un accordo fra i coniugi, la decisione in merito all’entità dell’importo dell’assegno di mantenimento spetta al giudice. Si precisa sin da subito che questa non è una determinazione matematica automatica, ma è il frutto di una valutazione complessiva fatta sulla base di criteri consolidati adattati al caso concreto.
Un avvocato esperto può certamente fornire una stima indicativa di quale potrebbe essere l’importo, ma non è possibile prevederlo con una esattezza matematica. Alcuni fattori giocano però un ruolo decisivo nell’orientamento del giudice in merito. È possibile menzionare:
- le esigenze del figlio in quel momento,
- il tenore di vita goduto dalla prole in costanza di matrimonio (se il bambino durante la coabitazione dei genitori aveva preso parte a qualche sport, non è il caso che lasci questa attività),
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore: se un genitore ha la custodia prevalente, potrebbe dover affrontare maggiori spese. Le spese straordinarie (es. visite mediche) vengono comunque di regola divise in parti uguali.
- i mezzi di sussistenza dei coniugi.
La situazione economica dei genitori è il fattore che incide principalmente nelle determinazioni del giudice. Lo scopo è quello di garantire il benessere del figlio, nell’ottica di fargli pesare il meno possibile la separazione dei genitori, evento già di per sé traumatico. Obiettivo è pertanto cercare di far mantenere uno stile di vita simile a quello vissuto durante la coabitazione dei genitori.
Sul punto anche la giurisprudenza recente afferma che il contributo economico dei genitori deve tenere conto delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita precedente2. Proprio per consentire ciò, in presenza di una eventuale disparità economica dei redditi, il genitore con una capacità reddituale superiore ha l’obbligo di contribuire in misura maggiore. Oltre a quelli già citati, anche altri fattori possono comunque incidere nel determinare l’importo dell’assegno dei figli. Si pensi all’assegno nei confronti del coniuge, ipotesi nell’ambito della quale uno dei due coniugi dovrà farsi carico di corrispondere ben due assegni. O si pensi all’assegnazione della casa familiare: in questa ipotesi un coniuge dovrà pagare oltre all’assegno di mantenimento, un canone di locazione, ed il giudice deve per forza di cose tenerne conto.
Modalità di corresponsione
L’assegno di mantenimento è di regola versato dal genitore non collocatario direttamente all’altro, che provvede alle spese ordinarie del figlio (es. vitto e alloggio). Per quanto riguarda le spese straordinarie sono di norma concordate dai genitori o stabilite dal giudice. Si fa riferimento principalmente a:
- spese mediche straordinarie (es. visite mediche specialistiche non coperte dal s.s.n.),
- spese scolastiche importanti (es. gita),
- attività sportive e formative (trasferte per eventi sportivi o attrezzatura sportiva di una certa entità).
L’assegno può essere sospeso?
Un quesito spesso ricorrente è il seguente: posto che per accordo dei genitori o per decisione del giudice i figli saranno quotidianamente collocati presso l’abitazione di uno dei due coniugi, ci si è chiesto se l’assegno possa essere sospeso dal genitore non collocatario, qualora il figlio rimanesse con lui per un periodo di tempo “lungo” (per tutta la durata delle vacanze estive, il periodo delle vacanze natalizie). La giurisprudenza si è espressa sul punto in maniera negativa. L’assegno non può essere sospeso e il mantenimento deve comunque essere versato dal genitore. Per la giurisprudenza, infatti, il mantenimento non è semplicemente una spesa simbolica versata mensilmente a titolo di rimborso delle spese sostenute dal genitore collocatario, ma ha un significato più profondo: esso simboleggia la continuità del rapporto genitore figlio per quanto in assenza di coabitazione. Peraltro esso viene calcolato non su base mensile, ma annuale, alla luce delle esigenze della prole. Ne consegue che il genitore non collocatario non può esimersi dal versare l’assegno3.
Quando cessa l’assegno di mantenimento?
Un altro interrogativo ricorrente riguarda il momento, che presto o tardi arriverà, di cessazione dell’assegno di mantenimento. È bene precisare sin da subito che non esiste un limite predefinito: l’obbligo da parte del genitore non cessa per esempio al compimento della maggiore età del figlio. Un fattore resta però decisivo e ci viene in aiuto: si tratta del criterio imprescindibile dell’autosufficienza economica, intesa come la capacità del figlio di provvedere adeguatamente a se stesso ed alle proprie esigenze. È quanto previsto dalla costante giurisprudenza4, che ha precisato che il dovere dei genitori non cessa automaticamente con la maggiore età, ma solamente nel momento in cui “il figlio si inserisce, o avrebbe dovuto inserirsi secondo i parametri di una condotta diligente, in modo indipendente nella società”. Questo nella pratica può significare che l’assegno può dover essere versato anche per un periodo di tempo “lungo”, nel caso in cui il figlio sia per esempio impegnato in un percorso di formazione particolarmente impegnativo, ma deve cessare in presenza di atteggiamenti irresponsabili, o di puro rifiuto verso lo studio o la ricerca di lavoro. Diventa pertanto centrale il c.d. principio di auto-responsabilità, in base al quale il figlio “adulto” non può cullarsi sugli allori, ma deve dimostrare attivamente di essere in cerca di occasioni lavorative in linea col proprio percorso formativo. In caso contrario, secondo la Cassazione si darebbe adito “a forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani“5. Anche l’avanzare dell’età dei genitori diventa quindi rilevante nello stabilire l’autosufficienza del figlio.
Revisione dell’assegno: quando si può chiedere aumento o riduzione
L’importo dell’assegno non è immutabile. Se intervengono infatti cambiamenti importanti, ad esempio, nelle condizioni reddituali dei genitori o nelle esigenze del figlio è possibile chiedere e ottenere una revisione dell’importo. L’assegno di mantenimento, infatti, una volta concesso, non rimane fisso nel tempo ma è soggetto a rivalutazione, sia alla luce degli indici ISTAT, sia per determinate circostanze sopravvenute. In tali casi, è possibile per i coniugi chiedere un aumento o una riduzione dell’importo. È quanto previsto dall’art. 473bis.29 c.p.c. secondo il quale “quando sopraggiungono giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere […], la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici“.
In tal modo, è consentito l’aumento dell’assegno se si aggrava lo stato di bisogno del creditore o se migliorano le condizioni economiche dell’obbligato. Parimenti, l’assegno può subire una diminuzione se la situazione economica del genitore obbligato subisce un peggioramento.
Considerazioni conclusive
Quanto detto sinora, ci porta alla conclusione che l’assegno di mantenimento dei figli rappresenta un istituto centrale del diritto di famiglia, nell’ottica di una tutela del minore in presenza di situazioni di crisi familiare. Essenziale è non far pesare ai figli più del necessario le conseguenze di una separazione, lasciando nei limiti del possibile inalterato il tenore di vita goduto prima della crisi genitoriale. L’assegno viene per questo determinato caso per caso, alla luce delle prioritarie esigenze della prole. A tutto c’è però un limite ed il principio di auto-responsabilità è determinante in questo senso; perché se è vero che i genitori devono garantire ai figli benessere e supporto nel cammino verso l’età adulta, è anche vero che questi ultimi devono essere responsabilizzati al fine del loro inserimento in società.
