Trading online: il Tribunale di Firenze condanna un broker estero a restituire 126.000 € e rafforza la tutela del consumatore

Una recente sentenza di Firenze dimostra che le piattaforme estere non sono intoccabili: se mancano le tutele per l'investitore inesperto, il contratto salta.

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IL PUNTO

Una sentenza storica del Tribunale di Firenze (n. 10427/2022) riscrive i rapporti di forza tra risparmiatori e piattaforme online: condanna del broker di oltre 126.000 euro.

Lo Studio legale Aiello ha ottenuto un’importante vittoria contro uno dei giganti del trading online, condannandolo al pagamento della restituzione di oltre 126.000 euro a un investitore inesperto. 

Il Giudice lo conferma: il trading online non è una “zona franca” all’interno della quale le società di investimento possono agire indisturbate dietro lo schermo di una sede legale all’estero; chi opera sul web deve rispettare le ferree regole italiane a tutela dei consumatori.

A ribadirlo con forza è la sentenza n. 10427/2022 del Tribunale di Firenze, un provvedimento che segna una vittoria schiacciante dello studio a tutela dei piccoli risparmiatori e un monito severo per le piattaforme di investimento online.

Il Caso: investimenti online e perdita del capitale

Negli ultimi anni il ricorso alle piattaforme di trading online è cresciuto in maniera importante, coinvolgendo anche i soggetti sprovvisti delle opportune competenze finanziarie. In questo contesto, è significativa la recente pronuncia che ha esplorato a fondo le complesse tematiche inerenti la responsabilità dell’intermediario finanziario e della difesa del cliente – consumatore.

Chi era l’investitore e perché conta la sua inesperienza

Il cuore della vicenda riguarda un investitore italiano, un lavoratore agricolo completamente inesperto in materia finanziaria, che ha visto nell’arco di dieci giorni polverizzati i risparmi di una vita, con perdita integrale del capitale investito. Il ricorrente ha infatti perso all’interno di una piattaforma di trading digitale una somma pari a 126.800,00 euro. Ciò che sembrava però una perdita irrecuperabile, si è trasformata in un importante successo grazie a una strategia difensiva capace di erodere la difesa messa in piedi dal colosso estero.

Quando l’investitore è “consumatore” anche se investe somme alte

Uno dei primi temi affrontati è stato quello della giurisdizione, ovvero se la causa potesse essere decisa da un tribunale italiano oppure dovesse finire davanti ai giudici di un altro Paese.

La società di trading, richiamando la sede a Cipro, ha sostenuto che il giudice italiano non fosse competente e che l’investitore dovesse agire all’estero per far valere le proprie ragioni. In sostanza, la difesa ha provato a spostare la controversia fuori dall’Italia già in apertura di causa, prima ancora di entrare nel merito dei fatti.

Il Tribunale ha, però, rigettato questa eccezione preliminare, riconoscendo che l’investitore dovesse essere qualificato come consumatore. Più nello specifico, la giurisprudenza è ferma nel sostenere che la qualifica di consumatore dipende dallo scopo per cui viene concluso il contratto. 

Se una persona fisica stipula un contratto di investimento per finalità estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale, è da considerarsi un consumatore.

Ai fini della qualifica di consumatore non sono decisivi alcuni elementi che spesso vengono usati dalla controparte per “innalzare” il profilo del cliente.

In breve, non contano:

  • né l’importo investito;
  • né la finalità speculativa dell’operazione;
  • né le eventuali conoscenze finanziarie dell’investitore.

Attività “diretta” verso l’Italia e causa nel tribunale di residenza

Il fine della normativa è tutelare la parte economicamente più debole e meno informata nel contesto di questo specifico contratto. Pertanto, si applica la speciale giurisdizione del consumatore prevista dai regolamenti europei, che permette di instaurare la causa nel tribunale del proprio luogo di residenza, a condizione che l’attività del professionista sia diretta verso tale Stato, come in questo caso1.

I doveri dell’intermediario nell’attività del trading online

Il nucleo essenziale della pronuncia è ovviamente rappresentato dagli obblighi ai quali l’intermediario deve far fronte nei confronti del cliente. Sotto questo specifico profilo, il Tribunale ha ravvisato delle sistematiche violazioni degli obblighi informativi; condotta aggravata dalla consapevolezza della società circa l’inesistente esperienza finanziaria della parte lesa. Circostanza della quale l’organizzazione si è approfittata per lucrare il più possibile a scapito del ricorrente. A questo proposito, la giurisprudenza ha ribadito ciò che in realtà era già chiaro. Nell’ambito del trading, soprattutto se online, i servizi di investimento devono garantire:

  • informazione esaustiva e trasparente sui rischi dell’operazione,
  • esame circa l’adeguatezza e l’opportunità dell’operazione,
  • rispetto delle regole di condotta previste dalla normativa di settore.

A tali doveri si deve fare fronte con modalità analoghe a quelle previste per i rapporti in presenza. Nel caso di specie, diversamente, sono state individuate delle grosse mancanze, fra le quali:

  • l’adozione di pratiche di c.d. “Cold Calling“, ossia delle pressioni telefoniche costanti per indurre il ricorrente a versamenti sempre più ingenti,
  • classificato, arbitrariamente e consapevolmente, il cliente come “professionale” per sottrarlo alle tutele che la Legge appresta a soggetti privi di esperienza finanziaria,
  • omissione delle informazioni sui rischi,
  • uso di alte leve finanziarie.

Il principio ribadito dal Tribunale: tutela del cliente e obbligo di informativa anche nel trading online

Ne consegue che il Tribunale ha accolto integralmente la tesi del ricorrente ribadendo un principio imprescindibile:

“La prestazione del servizio di investimento mediante trading online necessita di un’adeguata tutela del cliente“.

Chi eroga il servizio in modalità telematica deve dimostrare di aver assolto pienamente gli obblighi informativi e di aver adottato procedure effettivamente equivalenti a quelle di un servizio reso in presenza. In altre parole, le operazioni di investimento eseguite online non attenuano i doveri dell’intermediario e in giudizio conta soprattutto la documentazione che ricostruisce, passo per passo, come siano state gestite informazione, profilazione e verifiche.

Le clausole di esonero della responsabilità

Fondamentale è il passaggio circa le clausole liberatorie sottoscritte dal cliente, in relazione alle quali il Giudice ha dichiarato che:

  • sono nulle se escludono la responsabilità della società per dolo o colpa grave; è la disciplina in questo senso dettata dall’art. 1229 c.c.,
  • se comportano un grave squilibrio a danno del consumatore, parte debole del rapporto, sono nulle anche alla luce della disciplina del codice del consumo. È la c.d. nullità di protezione richiamata dall’art. 36 del Codice del Consumo.

Ne consegue che il consenso dato dal cliente, non sana in alcun modo gli inadempimenti della società di trading. Questo perché c’è stata una violazione contrattuale dell’intermediario:

  • sia per quanto riguarda le omesse informazioni dovute per legge al cliente in merito all’assunzione del rischio,
  • sia per quanto riguarda l’obbligo contrattuale di informazione, sull’erogazione dei servizi di intermediazione finanziaria all’interno di una piattaforma di trading online.

In concreto, queste carenze hanno impedito al cliente di comprendere davvero il livello di rischio e di orientare le scelte in modo consapevole2. A quel punto, in giudizio, l’intermediario avrebbe dovuto dimostrare con documenti e tracciamenti di aver adempiuto correttamente agli obblighi informativi e di condotta.

Questa prova, però, non è stata fornita in modo idoneo.

La decisione del giudice

Sulla base delle violazioni accertate e della mancata dimostrazione, da parte dell’intermediario, di un corretto adempimento, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento. La società è stata quindi condannata alla restituzione integrale delle somme, oltre interessi e rivalutazione.

L’importanza di questa pronuncia

Questa sentenza ha una grande importanza ed è il simbolo di un importante passo avanti oltreché di una grande certezza: per quanto la tecnologia abbia investito ogni ambito, e quello del trading online non fa eccezione, restano salde le regole tradizionali a tutela del contraente debole.

Per i risparmiatori e gli investitori questo è un precedente davvero rassicurante; anche in presenza di operazioni rischiose, e perdite ingenti è infatti possibile avere tutela se l’intermediario è venuto meno i propri obblighi e doveri.

  1. Cass. Civ., Sez. III, n. 34120 del 2024. ↩︎
  2. Corte D’Appello di Trento, Sez. Dist. Bolzano, 8 febbraio 2023, n. 22. ↩︎

Avvocato Graziana Aiello

L’Avvocato Graziana Aiello è iscritta all’Albo del Foro di Torino e riceve anche nelle sedi di Milano e Catania. Si occupa di diritto civile, con particolare attenzione alle questioni familiari, patrimoniali e alla tutela dei consumatori in ambito finanziario.