Tasse del 26% per sbloccare il conto trading? NON PAGARE: è la truffa più comune

Ecco, come riconoscere la richiesta “fiscale” fraudolenta e cosa fare nelle prime 72 ore

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Chi riceve una richiesta di “pagare il 26% di tasse per sbloccare il conto trading” si trova quasi sempre davanti a una truffa nella fase finale: i fondi non sono bloccati per ragioni fiscali, ma perché la piattaforma è fittizia o comunque non autorizzata.

Il “26%” è usato come esca perché richiama l’aliquota reale sulle rendite finanziarie, ma la procedura raccontata dai sedicenti broker non coincide con nessun meccanismo previsto dall’ordinamento tributario italiano.

Il copione è ripetitivo: dopo depositi iniziali e profitti “a schermo” spesso molto elevati, al primo tentativo di prelievo compaiono ostacoli amministrativi (tasse, antiriciclaggio, “sblocco”, “certificazioni”) risolvibili solo con un nuovo versamento, quasi sempre via bonifico verso conti terzi o in criptovalute. In quel momento il risparmiatore è nel punto di massima vulnerabilità: crede di aver guadagnato e vuole incassare.

Perché la richiesta del “26% per sbloccare” è una red flag?

Perché il fisco italiano non funziona così. L’aliquota del 26% sulle plusvalenze e su molti redditi di natura finanziaria esiste davvero, ma non viene “incassata” da un presunto broker estero tramite bonifico su IBAN di comodo o tramite wallet crypto. L’imposta, quando dovuta, si versa:

  • o tramite intermediario residente in regime di risparmio amministrato (trattenuta alla fonte, il cliente incassa il netto);
  • oppure in regime dichiarativo (il contribuente dichiara l’anno successivo e versa con F24 in Italia).

La richiesta di “pagare prima dall’esterno” per ottenere “poi” i fondi è il segnale tecnico della frode: è denaro chiesto per ricevere denaro, senza un titolo legittimo e senza alcuna garanzia di restituzione.

Ogni giorno ricevo decine di richieste da persone che, con estrema dignità ma comprensibile frustrazione, mi raccontano di aver perso risparmi, stipendi, investimenti. Alcune hanno agito d’impulso, altre sono state truffate con metodi sempre più sofisticati.

Succede spesso o è un caso raro?

Non è raro. La leva fiscale (“tasse da anticipare”) è una delle varianti più diffuse dei raggiri legati al falso trading online e alle false cripto-attività. Sul piano di contesto, l’attività di contrasto all’abusivismo online mostra numeri in crescita: i provvedimenti di oscuramento di siti e domini collegati a servizi finanziari/cripto abusivi sono continui e vengono aggiornati con frequenza dall’Autorità di vigilanza.

Cosa NON fare: non inviare altri soldi “per tasse”, “sblocco”, “commissioni”, “antiriciclaggio”, “certificazioni” o “verifiche”. Non installare (o lasciare installati) software di accesso remoto (AnyDesk/TeamViewer). Non fornire screenshot dell’home banking, codici OTP o “conferme” richieste al telefono.

Cosa fare nelle prossime 24–72 ore?

  • Stop operativo immediato: interruzione dei contatti e blocco di qualsiasi ulteriore pagamento (anche “piccolo”, anche “una tantum”).
  • Allerta banca e sicurezza: segnalazione alla banca di operazioni a rischio truffa; richiesta di monitoraggio/limitazioni su bonifici e carte; cambio password (email, home banking) da dispositivo pulito.
  • Se ci sono bonifici recenti: richiesta immediata di richiamo/recall e di cooperazione per il recupero (più passa tempo, più la probabilità pratica cala).
  • Se ci sono pagamenti con carta: avvio della contestazione per servizio non ricevuto / servizio non conforme (non “operazione non autorizzata” se era stata confermata con OTP/3D Secure), allegando le prove del mancato prelievo.
  • Se ci sono cripto: conservazione di indirizzi wallet e hash/TxID; se i fondi sono transitati su exchange, preparazione della documentazione per richieste tramite Autorità.
  • Querela ben strutturata: deposito con cronologia, importi, destinatari, domini, numeri di telefono, chat e richiesta di accertamenti patrimoniali (quando sostenibile dal caso concreto).
  • Segnalazione a CONSOB: invio della segnalazione e verifica se il soggetto/il dominio compare negli avvisi.

Qual è il quadro legale essenziale?

La tassazione reale del trading e perché il “bonifico per tasse” non torna

Le plusvalenze da strumenti finanziari rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 TUIR, D.P.R. 917/1986). L’aliquota del 26% è parte del sistema tributario sulle rendite finanziarie. Ma la dinamica corretta è alternativa: o l’intermediario italiano opera da sostituto e trattiene, oppure il contribuente versa con F24 in dichiarazione. Non esiste una procedura “standard” in cui un soggetto privato estero incassa “tasse italiane” su un proprio conto per sbloccare capitali.

Abusivismo finanziario e truffa: le norme che tornano nei fascicoli

Nella pratica, questi casi ruotano attorno a:

  • Truffa (art. 640 c.p.), spesso con aggravanti legate alle modalità telematiche e all’entità del danno (valutazione caso per caso);
  • Abusivismo finanziario (art. 166 TUF, D.Lgs. 58/1998) quando vengono offerti servizi/attività di investimento senza autorizzazione;
  • Riciclaggio/autoriciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.) quando i flussi vengono frammentati, spostati all’estero o convertiti in cripto per ostacolare la tracciabilità;
  • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando emergono ruoli e struttura organizzata.

La banca “deve sempre rimborsare” se il bonifico è stato autorizzato?

No non funziona proprio così e la materia è alquanto delicata. Nei servizi di pagamento, la disciplina distingue tra operazioni non autorizzate (furto credenziali) e operazioni autorizzate ma indotte da raggiro. Nel bonifico, inoltre, l’IBAN è l’“identificativo unico”: se l’ordine è eseguito conformemente all’IBAN, la regola generale è che l’operazione si considera corretta quanto al beneficiario/conto indicato dall’identificativo.

Detto questo, la giurisprudenza recente ha evidenziato profili di tutela in presenza di indici anomali (incongruenze evidenti, ripetitività, importi, beneficiari non coerenti), e resta in ogni caso l’obbligo di cooperazione per tentare il recupero dei fondi. La sostenibilità di un’azione contro l’intermediario dipende dalla dinamica concreta (canale usato, controlli attivati, avvisi/alert, tempi, tracciabilità e anomalie documentabili).

Quali prove vanno raccolte subito?

  • Screenshot e/o esportazioni della piattaforma: saldo, operazioni, richieste di prelievo, messaggi di blocco.
  • Chat (WhatsApp/Telegram), email, registrazioni delle chiamate se disponibili, numeri e account usati.
  • Contratti/termini, “documenti fiscali” ricevuti (PDF con loghi, “certificati”, “lettere di sblocco”).
  • Estratti conto e contabili: date, importi, IBAN, intestatari, causali; per cripto: wallet e TxID.
  • Eventuali prove di accesso remoto: log, app installate, autorizzazioni concesse, sessioni.
  • Eventuali annunci/promesse: pubblicità social, link, profili che hanno contattato la vittima.

Quando serve l’avvocato e cosa cambia con l’assistenza legale?

L’assistenza legale diventa necessaria quando serve trasformare un racconto in un impianto solido, non solo “cosa è successo”, ma come dimostrarlo, come ricostruirlo e come muoversi senza sprecare mosse. Succede spesso quando gli importi sono rilevanti, le operazioni sono molte o distribuite tra strumenti diversi, e soprattutto quando i beneficiari sono esteri e la banca pretende passaggi formali impeccabili.
In concreto cambia l’approccio, si ricostruiscono i flussi con metodo, si impostano correttamente contestazioni e reclami, si struttura una querela effettivamente utilizzabile anche per richieste di indagine patrimoniale. Nel frattempo, si gestiscono i rapporti con gli intermediari e si cristallizzano le prove digitali. Perché automatismi non ce ne sono e, nei reati transnazionali, il fattore tempo è spesso quello che decide se il caso si apre o si chiude.

Cosa deve fare la vittima diretta per limitare il danno?

Il primo obiettivo è lo stop loss: impedire ulteriori esborsi e chiudere i canali di manipolazione. Subito dopo, l’obiettivo è mettere in sicurezza identità digitale e strumenti di pagamento (email e home banking sono spesso il bersaglio successivo). Se è stato concesso accesso remoto, la priorità diventa la bonifica del dispositivo e il controllo dei movimenti (anche “micro” operazioni di test).

Come si protegge il patrimonio familiare se la truffa ha inciso sui risparmi di casa?

Quando la truffa incide su risparmi comuni o su liquidità destinata a spese familiari, il rischio non è solo economico ma anche organizzativo: rate, mutui, mantenimento, spese per i minori. In questi casi, sul piano pratico conta:

  • mappare con precisione da quali conti sono partiti i pagamenti (personali, cointestati, aziendali) e bloccare nuove uscite “a rischio”;
  • separare operativamente la gestione delle spese essenziali (utenze, scuola, salute) da canali potenzialmente compromessi;
  • documentare l’impatto economico reale (per eventuali esigenze successive: rinegoziazioni, piani di rientro, tutela della continuità familiare);
  • evitare “soluzioni disperate” come prestiti rapidi per pagare lo “sblocco”: spesso è il passo che aggrava il danno e apre un secondo fronte di indebitamento.

Contenuto divulgativo: non sostituisce una consulenza legale personalizzata, che dipende dai fatti e dai documenti del singolo caso.

Avvocato Graziana Aiello

L’Avvocato Graziana Aiello è iscritta all’Albo del Foro di Torino e riceve anche nelle sedi di Milano e Catania. Si occupa di diritto civile, con particolare attenzione alle questioni familiari, patrimoniali e alla tutela dei consumatori in ambito finanziario.