Responsabilità professionale del medico chirurgo

responsabilità medico chirurgo

Come può qualificarsi la responsabilità del medico di una struttura ospedaliera in relazione ai danni subiti dal paziente a seguito di operazione chirurgica e su chi grava l’onere della prova

La responsabilità del medico chirurgo

La natura della responsabilità

Secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, la natura del rapporto che si instaura tra paziente e struttura ospedaliera, e della conseguente responsabilità, è di tipo contrattuale. Invero, si ritiene generalmente che l’accettazione del paziente in una struttura ospedaliera, ai fini di un intervento chirurgico, comporti la conclusione di una contratto di prestazione d’opera, in forza del quale la struttura si impegna ad eseguire una serie di prestazioni tra cui la principale è di effettuare le cure mediche e chirurgiche al paziente.  La natura contrattuale di tali obbligazioni non dipende necessariamente da una stipulazione negoziale di tipo ordinario, ma può derivare anche da un “contatto sociale qualificato“, quale è appunto quello tra paziente e medico inserito in una struttura ospedaliera. Da tale contatto discendono una serie di obblighi diretti a garantire la tutela degli interessi emersi in occasione del contatto stesso, in particolare la tutela del diritto alla salute del paziente sancito dall’art. 32 della Costituzione.

La disciplina applicabile in caso di inadempimento: il canone di diligenza

Posto che la natura del rapporto, e della conseguente responsabilità, che si instaura tra medico e paziente è di tipo contrattuale, occorre applicare la disciplina contenuta negli articoli 1176 e seguenti del codice civile per disciplinare i casi di inadempimento del sanitario. A tal proposito, l’art. 1176 c.c. stabilisce che “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia“.

Con riferimento all’attività medica trova applicazione il comma 2 della disposizione citata, a norma del quale “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata“. In tal modo, l’oggetto dell’obbligazione che grava sul professionista non è il raggiungimento del risultato sperato dal paziente, ma l’esecuzione di una prestazione conforme ai canoni di diligenza medica. Anche la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di responsabilità medica, l’inadempimento contrattuale del sanitario dev’essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento professionale e non desumersi dal mancato riconoscimento del risultato utile avuto di mira dal cliente” (Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2013, n. 24801).

Per stabilire se vi sia stato inadempimento occorre verificare, dunque, il rispetto del canone di diligenza medica avuto riguardo alle regole ed alle buone pratiche del settore. Se tale principio è stato rispettato la mancata riuscita dell’operazione ed il mancato raggiungimento del risultato sperato dal paziente non rileverà per qualificare la condotta del medico come inadempimento.

L’onere della prova

Trattandosi di responsabilità contrattuale, ai fini della determinazione dell’onere della prova troverà applicazione l’art. 1218 del codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“. Pertanto, il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno sarà tenuto a provare unicamente l’esistenza dell’obbligazione rimasta inadempiuta, mentre in capo al medico incomberà l’onere di provare che l’inadempimento non è a lui imputabile e di aver, pertanto, rispettato il canone di diligenza medica. 

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile derivante da attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l’inadempimento del professionista, restando a carico dell’obbligato l’onere di provare l’esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell’onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l’ordinamento è informato” (Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22222).