Responsabilità professionale del medico chirurgo

La riforma Gelli-Bianco ridefinisce la responsabilità medica: colpa limitata ai casi gravi se si seguono linee guida, doppio binario civile e maggiore tutela per pazienti e sistema sanitario

responsabilità medico chirurgo

Quello della responsabilità del medico è uno dei temi più complessi e dibattuti del diritto civile e penale, nell’ambito del quale si intrecciano esigenze di tutela del paziente e garanzie per chi esercita la professione sanitaria. Nel rispetto dell’autonomia che gli viene riconosciuta nell’effettuare determinate scelte professionali, il medico è tenuto a considerare il diritto del paziente di ricevere la dovuta assistenza. La Repubblica tutela infatti il diritto fondamentale dell’individuo ad essere curato, e, primario obiettivo di chi esercita questa professione deve quindi essere la cura dell’ammalato attraverso le conoscenze della scienza medica. In questo senso, la responsabilità medica è quella specifica responsabilità derivante dal non adempimento del suddetto obbligo; essa consiste cioè nella violazione delle regole della scienza medica, violazione in grado di determinare una lesione, o, nei casi più gravi, la morte.

Da chi è possibile ottenere giustizia?

La responsabilità medica può essere fatta valere nei confronti di diversi soggetti. La strada più facile sotto diversi aspetti che verranno nel proseguo analizzati, è quella dell’azione nei confronti delle struttura sanitarie, con ciò intendendo gli ospedali e le cliniche. Di regola, la responsabilità di infermieri e operatori ausiliari è assorbita dalla struttura presso cui sono dipendenti. La seconda strada, quella più complessa e tortuosa permette, a certe condizioni, di agire direttamente nei confronti dei medici.

La responsabilità della struttura ospedaliera

La natura del rapporto che si instaura tra paziente e struttura ospedaliera, e della conseguente eventuale responsabilità, è di tipo contrattuale. Si ritiene infatti che l’accettazione del paziente in una struttura ospedaliera, ai fini di un intervento chirurgico, comporti la conclusione di una contratto di prestazione d’opera, in forza del quale la struttura si impegna ad eseguire una serie di prestazioni tra cui la principale è di effettuare le cure mediche e chirurgiche al paziente. La natura contrattuale di tali obbligazioni non dipende necessariamente dalla sottoscrizione di un contratto vero e proprio, ma emerge in questi casi il concetto di “contatto sociale qualificato“, quale è appunto quello tra paziente e medico inserito in una struttura ospedaliera. Da tale contatto discendono una serie di obblighi diretti a garantire la tutela degli interessi propri del contatto stesso, in particolare la tutela del diritto alla salute del paziente sancito dall’art. 32 della Costituzione.

Cosa si intende per diligenza nell’ambito dell’attività sanitaria?

Posto che la natura del rapporto, e della conseguente responsabilità, che si instaura tra struttura ospedaliera e paziente è di tipo contrattuale, occorre applicare la disciplina contenuta negli articoli 1176 e seguenti del codice civile per individuare determinati inadempimenti. A tal proposito, l’art. 1176 c.c. stabilisce che “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia“.

Con riferimento all’attività medica trova applicazione il comma 2 della disposizione citata, secondo cui “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Ciò vuol dire che la prestazione che il professionista deve effettuare nei confronti del paziente, non è il raggiungimento del risultato sperato da quest’ultimo, ma l’esecuzione di un’opera conforme ai canoni di diligenza medica. Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato questa impostazione; è stato infatti affermato che “in tema di responsabilità medica, l’inadempimento contrattuale del sanitario dev’essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento professionale e non desumersi dal mancato riconoscimento del risultato utile avuto di mira dal cliente” (Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2013, n. 24801).

Per stabilire se c’è stato inadempimento occorre verificare, dunque, il rispetto del canone di diligenza medica avuto riguardo alle regole ed alle buone pratiche del settore. Se tale principio è stato rispettato, la mancata riuscita dell’operazione ed il mancato raggiungimento del risultato sperato dal paziente, non consentono comunque di qualificare la condotta del medico come inadempimento.

Cosa bisogna provare?

La responsabilità contrattuale presuppone che l‘onere della prova spetti al debitore; in materia sanitaria è il soggetto che non ha rispetto le regole della scienza medica. Questa è la disciplina prevista dall’art. 1218 del codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“. Ne consegue che il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno, deve provare unicamente l’esistenza dell’obbligazione rimasta inadempiuta, mentre in capo alla struttura incombe l’onere di provare che l’inadempimento non è a lui imputabile e di aver, pertanto, rispettato il canone di diligenza medica. 

In merito la Cassazione ci viene in aiuto. È stato infatti precisato che, “in tema di responsabilità civile derivante da attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l’inadempimento del professionista, restando a carico dell’obbligato l’onere di provare l’esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell’onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l’ordinamento è informato” (Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22222).

La responsabilità medica con la Riforma Gelli

In questo contesto, al fine di mettere ordine in uno dei settori più complessi della responsabilità civile e penale, nonché ridurre il contenzioso e il ricorso alla c.d. medicina difensiva (il ricorso a pratiche mediche eccessivamente caute o inutili), si inserisce anche la Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, la c.d. Legge Gelli-Bianco. Essa ha introdotto in materia sanitaria importanti novità, chiarendo anche le ambiguità del quadro legislativo preesistente, la c.d. Legge Balduzzi.

Quando la responsabilità del medico può considerarsi grave

La prima rilevante novità riguarda la disciplina prevista dall’art. 590 ter c.p., a tutela del medico che nello svolgimento della propria professione agisce in conformità delle Linee Guida. Secondo questa disposizione, il dottore che nell’ambito della propria attività, causa per imperizia una lesione personale o la morte del paziente, risponde di lesioni gravi colpose o di omicidio colposo, solo in caso di colpa grave.
Si badi bene però, è questo è il nucleo essenziale della norma, che la colpa grave è espressamente esclusa se risultano rispettate le raccomandazioni previste dalle Linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali; sono fatte salve ovviamente le specificità del caso concreto. Questo significa, nella pratica, che quando un dottore agisce rispettando pienamente le linee guida, nessun reato può essergli contestato e addebitato.

La responsabilità diretta del medico

Mentre nel caso della responsabilità della struttura ospedaliera la natura di tale responsabilità è di tipo contrattuale, con tutte le conseguenze alle quali nei paragrafi precedenti si è fatto riferimento, per quanto riguarda l’attività del singolo medico l’art 7 della Legge fa invece riferimento a una responsabilità di tipo extracontrattuale. Alla base di questo tipo di responsabilità risiede il principio del c.d. Neminem Laedere (non ledere nessuno), che impone a chiunque di non causare danni ad altri. In ambito medico questo vuol dire che il medico deve agire con una diligenza tale da evitare qualsiasi forma di danno al paziente. Tuttavia, si badi bene, la norma esclude la responsabilità extracontrattuale del medico nei casi in cui la prestazione sanitaria è eseguita in costanza di un rapporto contrattuale col paziente. La differenza tra questi due tipi di responsabilità si apprezza in particolare sotto due diversi profili:

  • il termine prescrizionale, che se nel caso di responsabilità della struttura ospedaliera è di 10 anni, si abbassa a 5 in caso di responsabilità extracontrattuale del singolo medico,
  • l’onere probatorio a carico del paziente, che nei confronti del medico sarà più complesso, dovendosi dimostrare sia il nesso di causalità tra la condotta del dottore e l’evento, sia il suo atteggiamento colposo (negligente).

A questo proposito, non si può non notare che il fine di evitare l’eccessivo ricorso alla medicina difensiva, ha portato il legislatore a rendere più difficile l’azione contro il medico, rendendo invece più accessibile la giustizia contro le strutture sanitarie. Ovviamente, gli istituti hanno la possibilità di rifarsi contro il medico, potendo esercitare un’azione di rivalsa entro l’anno. In questo contesto, ruolo centrale assumono le Assicurazioni, di cui le strutture ospedaliere devono necessariamente dotarsi a fronte di eventuali rischi causati dal proprio personale.

Avvocato Graziana Aiello

L’Avvocato Graziana Aiello è iscritta all’Albo del Foro di Torino e riceve anche nelle sedi di Milano e Catania. Si occupa di diritto civile, con particolare attenzione alle questioni familiari, patrimoniali e alla tutela dei consumatori in ambito finanziario.