Breve focus sul diritto di famiglia
Il diritto di famiglia ha una posizione centrale nell’ordinamento giuridico italiano e trova un principale riconoscimento nella Costituzione italiana. La famiglia non è infatti solamente un istituto giuridico, ma anche una formazione sociale riconosciuta e tutelata dall’art. 2 Cost., nell’ambito della quale l’uomo può sviluppare la sua propria persona e i suoi diritti fondamentali.
L’art. 29 della Costituzione: la famiglia
Quando si parla di diritto di famiglia, il riferimento principale va sicuramente all’art. 29 Cost. che ne parla nei termini di una società naturale fondata sul matrimonio. Istituto giuridico a sua volta basato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. Da questa prima disposizione, due sono le riflessioni che in primo luogo è possibile fare:
- la famiglia come formazione originaria e addirittura preesistente rispetto allo Stato,
- l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che ha eliminato la vecchia impostazione basata sul modello patriarcale
Questo principio ha avuto un pieno riconoscimento nel 1975 nell’ambito della riforma sul diritto di famiglia, che ha radicalmente modificato i rapporti fra moglie e marito. Nonostante quindi la Costituzione fosse a quel tempo figlia di una società patriarcale, si è comunque fatta carica di assicurare determinati diritti e doveri nella stessa misura ad entrambi i coniugi. A questo proposito, una precisazione, per quanto ovvia, deve essere fatta. Non è più possibile infatti oggigiorno interpretare l’art. 29 Cost. come una norma che impone un solo ed esclusivo modello familiare. Effettivamente i tempi cambiano, ed il diritto volente o nolente deve adeguarsi. Pertanto, quella basata sul matrimonio non può più essere considerata l’unica forma familiare accettabile, in quanto espressamente riconosciute e disciplinate sono adesso la convivenza di fatto e le unioni civili, il “matrimonio” cioè fra coppie dello stesso sesso. Tali istituti trovano espressa menzione nella Legge Cirinnà del 2016, che ha assicurato loro pari dignità ed importanza sociale.
Il ruolo della Giurisprudenza
Il ruolo della Giurisprudenza è fondamentale soprattutto in presenza di fonti molto risalenti nel tempo. Necessario è infatti svecchiare, o interpretare in chiave moderna disposizioni che altrimenti non risulterebbero al passo con i tempi. Sotto questo aspetto è bene infatti precisare che l’art. 29 Cost. deve essere inteso come un monito nei confronti dello Stato, di tutelare e garantire i diritti inerenti l’istituto della famiglia, nel rispetto della sua qualità di formazione sociale, nell’ambito della quale si forma e sviluppa la personalità dell’uomo.
L’art. 30 della Costituzione: la tutela dei figli
“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio“. È la disciplina prevista dall’art. 30 Cost., 1 comma, che impone il rispetto del principio di parità fra tutti i figli, e pone l’accento sulla responsabilità dei genitori nell’ambito della tutela dell’infanzia. I genitori hanno quindi il diritto ed il dovere di occuparsi dei figli, garantendo loro sostentamento, educazione ed istruzione. Questo significa fondamentalmente due cose:
- i genitori devono occuparsi del benessere dei figli sotto qualsivoglia aspetto: da quello affettivo a quello economico ed istruttivo,
- il concetto di dovere punta sul fatto che occuparsi dei figli non è solo una scelta, bensì, anche e soprattutto un obbligo previsto dalla legge. Non si dimentichi infatti che anche in caso di separazione, i genitori devono attivamente partecipare alla crescita dei figli.
È talmente importante questo concetto, che il comma 2 presuppone, in caso di incapacità dei genitori di far fronte ai suddetti obblighi, che la legge prontamente intervenga “a che siano assolti i loro compiti”. È previsto quindi un dovere dello Stato di intervenire per garantire ai figli ugualmente una condizione di benessere ed una vita dignitosa. Ciò può avvenire essenzialmente con tre diversi strumenti: l’attività dei servizi sociali, l’affidamento o l’adozione. Sul punto si ricorda che dal 2016 ha fatto ingresso nell’ordinamento italiano l’istituto c.d. stepchild adoption, sulla dibattuta possibilità di consentire l’adozione anche a coppie dello stesso sesso.
Tutelato e disciplinato anche il diritto alla ricerca della paternità. Affinché i diritti suddetti siano infatti effettivi, il comma 4 garantisce ai figli il diritto di conoscere i propri genitori, in modo da ricevere da essi assistenza.
L’art. 31 della Costituzione e il sostegno alla famiglia
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
È quanto previsto dall’art. 31 Cost., che al pari degli articoli 29 e 30 si concentra sulla famiglia e sul benessere dei figli. Esso, al pari degli altri due articoli ha avuto un ruolo centrale nella nascita e nello sviluppo dei diritti civili in Italia. Si pensi alla legislazione in materia di tutela della maternità, recentemente estesa anche alla paternità grazie all’introduzione dell’istituto del congedo parentale. Come abbiamo visto la Costituzione italiana tutela moltissimo la famiglia, addirittura riconoscendole protezione al di sopra dello stesso Stato. Proteggere significa quindi aiutare tutti i membri di cui essa si compone, e in particolare quelli che, per forza di cose, non sono in grado di badare a se stessi. Tutelare la famiglia, vuol dire quindi, anche e soprattutto, salvaguardare i soggetti più deboli, i bambini in particolar modo. La concreta attuazione di questo articolo si realizza con la concessione di sovvenzioni economiche, tra cui l’Assegno unico universale (AUU) che è il pilastro del sostegno alla genitorialità.
Considerazioni conclusive
L’excursus delle norme costituzionali sin qui effettuato, dimostra come la Costituzione sia ancora oggi il caposaldo del diritto di famiglia, col suo attivo ruolo nel cercare di mantenere un equilibrio fra i valori tradizionali e le innovazioni, nell’ambito di un ordinamento in continuo divenire. Partendo dal principio fondamentale dell’art. 2, arrivando agli articoli 29, 30 e 31, il legislatore ha messo in piedi un insieme di tutele che mette la famiglia al centro dell’ordinamento. L’evoluzione normativa ci dimostra come la materia della famiglia sia in costante evoluzione, per la necessità di rispondere agli inevitabili cambiamenti della società. Una certezza però rimane costante: la protezione del minore, soggetto meritevole di tutela in ogni contesto familiare.
