Spese straordinarie dei figli: quando serve accordo e quando si può chiedere il rimborso senza che siano concordate

Quando serve l’accordo tra i genitori per il pagamento delle spese straordinarie dei figli, quali costi vanno rimborsati e cosa succede se uno si rifiuta di pagare.

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Dopo una separazione o un divorzio, uno dei temi che genera più conflitti tra i genitori riguarda quasi sempre le spese straordinarie per i figli. Sport, attività scolastiche, cure mediche, viaggi studio, dispositivi elettronici, lezioni private o percorsi terapeutici diventano spesso motivo di discussione, soprattutto quando manca un accordo preventivo, oppure uno dei due genitori si rifiuta di contribuire economicamente. Nella pratica, infatti, molti genitori ritengono che, in assenza di consenso di uno, la spesa non debba essere rimborsata a chi l’ha sostenuta.

Nella realtà, la questione è più complessa. Non tutte le spese richiedono necessariamente un accordo preventivo e, soprattutto, il mancato consenso non esclude automaticamente l’obbligo di contribuire. Come spesso accade nel diritto di famiglia, ciò che conta è comprendere se la spesa sia realmente nell’interesse del minore, se sia proporzionata alle condizioni economiche della famiglia e se abbia carattere necessario o urgente.

Cosa si intende per spese straordinarie?

Nel diritto di famiglia, l’assegno di mantenimento copre normalmente le spese ordinarie, cioè quelle prevedibili e ricorrenti legate alla vita quotidiana del figlio: alimentazione, abbigliamento, materiale scolastico di base, utenze, trasporti ordinari e necessità abituali. Le spese straordinarie, invece, sono quelle ulteriori, imprevedibili oppure eccezionali, che non rientrano nella gestione ordinaria del mantenimento. Si tratta di costi che possono variare nel tempo e che possono richiedere importi significativi.

Tra le situazioni più frequenti rientrano:

  • spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
  • attività sportive;
  • scuole private di lingua o corsi formativi;
  • viaggi studio;
  • spese scolastiche particolari (l’ora di musica potrebbe per esempio richiedere l’acquisto di uno strumento musicale);
  • percorsi terapeutici;
  • acquisto di strumenti informatici necessari allo studio;
  • tasse universitarie.

Proprio in considerazione del fatto che queste spese possono incidere notevolmente sull’equilibrio economico dei genitori, la loro gestione è spesso disciplinata nei provvedimenti di separazione o divorzio.

Le spese straordinarie devono essere sempre concordate?

Uno degli errori più comuni consiste nel pensare che qualsiasi spesa straordinaria debba essere sempre autorizzata in anticipo da entrambi i genitori. In realtà, non esiste, e non potrebbe essere diversamente, una regola assoluta valida per ogni situazione. Di base, l’accordo preventivo è opportuno quando la spesa riguarda scelte importanti ma non urgenti che incidono significativamente sull’organizzazione familiare o sulle disponibilità economiche dei genitori.

Si pensi, per esempio, a:

  • iscrizioni a scuole private;
  • attività sportive particolarmente costose, e che necessitano magari di una certa attrezzatura;
  • viaggi studio all’estero;
  • percorsi formativi facoltativi.

In casi del genere, il consenso serve soprattutto a condividere una scelta educativa ed economica che riguarda il figlio. Diverso è invece il discorso per le spese urgenti o necessarie. Quando la spesa è indispensabile per la salute, la crescita o l’interesse concreto del minore, il rimborso può essere richiesto dal genitore che ha sostenuto la spesa all’altro, anche in assenza di un previo accordo.

Quali sono le spese urgenti o necessarie

Non tutte le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli devono essere concordate in anticipo tra i genitori. Come la giurisprudenza ha spesso ribadito, se si tratta di spese prevedibili, abituali e legate a esigenze che si ripetono nel tempo, anche se l’importo preciso non è immediatamente definito, il genitore collocatario può sostenerle senza chiedere ogni volta l’autorizzazione dell’altro.

L’accordo preventivo può invece essere necessario per le spese più importanti, eccezionali o imprevedibili, cioè quelle che esulano dalla normale gestione della vita del figlio per costo, rilevanza o particolarità1.

Le spese mediche urgenti

Le controversie più frequenti riguardano proprio le spese sanitarie. Se un figlio necessita di cure urgenti, visite specialistiche o trattamenti non rinviabili, il genitore che sostiene la spesa può chiedere il rimborso anche se l’altro non aveva espresso il proprio consenso preventivo. La ragione è abbastanza evidente: la tutela della salute del minore prevale sul conflitto tra i genitori.

In situazioni del genere, il giudice tende a valutare soprattutto:

  • la necessità della prestazione;
  • l’urgenza della spesa;
  • la proporzionalità del costo;
  • l’interesse concreto del figlio.

Naturalmente, ciò non significa che qualsiasi spesa medica possa essere imposta unilateralmente. Se il trattamento è facoltativo, molto costoso o non urgente, il mancato coinvolgimento dell’altro genitore potrebbe diventare rilevante.

Cosa cambia per le spese non urgenti 

Va chiarito subito che, anche per le spese straordinarie non urgenti, non esiste una regola matematica valida in ogni caso. Il fatto che un genitore non abbia informato o non abbia ottenuto prima il consenso dell’altro, non significa automaticamente che perda il diritto al rimborso di quanto sostenuto. Il giudice, infatti, deve valutare soprattutto se quella spesa fosse realmente nell’interesse del figlio, adeguata al tenore di vita familiare e sostenibile rispetto alle condizioni economiche dei genitori.

Se la spesa è utile e ragionevole, l’altro genitore può comunque essere obbligato a pagare la propria quota, soprattutto se non ha espresso tempestivamente validi motivi di dissenso. Lo stesso principio vale per i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. Per la giurisprudenza prevalente, peraltro, anche se gli accordi di separazione o divorzio prevedono che le spese debbano essere concordate prima, la mancanza di accordo non esclude automaticamente il rimborso.

Ciò che conta in casi del genere è che la spesa sia stata utile per il percorso di studio o professionale del figlio e compatibile con le possibilità economiche dei genitori2. Nella pratica, quindi, un genitore non può opporsi senza una ragione concreta e bloccare automaticamente spese realmente utili per il figlio.

Le spese scolastiche sportive e formative

Particolarmente delicata è la questione delle attività extra-scolastiche. Sport, corsi musicali, lezioni o scuole private e attività formative rappresentano spesso un importante percorso di crescita per il minore, ma possono comportare costi elevati. Sul punto, è spesso intervenuta la giurisprudenza, facendo rientrare le spese di iscrizione e le rette di asili nido o scuole private nella categoria delle spese straordinarie, valorizzando anche un consenso implicito.

È stato infatti ritenuto esistente il consenso del genitore obbligato anche in forma implicita, nel caso in cui egli abbia già contribuito al pagamento delle rette in passato o non abbia tempestivamente manifestato un motivato dissenso. In casi del genere, l’unica cosa da verificare è la rispondenza della spesa all’interesse del minore e la sua sostenibilità rispetto alle condizioni economiche dei genitori3.

Più nello specifico, il giudice tende a valutare:

  • le abitudini già consolidate del figlio;
  • il tenore di vita mantenuto durante la convivenza;
  • le capacità economiche dei genitori;
  • l’utilità concreta dell’attività;
  • l’età e le inclinazioni del minore.

Se, per esempio, il figlio ha sempre praticato una determinata attività sportiva durante il matrimonio o ha sempre frequentato scuole private, potrebbe essere più difficile per un genitore opporsi improvvisamente al relativo costo dopo la separazione. Il principio è lo stesso anche in relazione a eventuali corsi di lingua, nell’ambito dei quali il corso di inglese è stato ritenuto una spesa straordinaria che non richiede il consenso4.

Spese straordinarie e principio della bigenitorialità

La questione delle spese straordinarie è strettamente collegata al principio di bigenitorialità, in base al quale, anche dopo la separazione, entrambi i genitori continuano ad avere il diritto-dovere di partecipare alle decisioni più importanti riguardanti i figli.

In considerazione di ciò, la comunicazione tra i genitori assume un ruolo centrale. Informare l’altro genitore, condividere preventivamente le scelte quando possibile e documentare le necessità del minore aiuta spesso ad evitare contenziosi successivi.

Per semplificare le cose, molti protocolli dei Tribunali distinguono infatti tra:

  • spese che richiedono il consenso preventivo;
  • spese per le quali è sufficiente la semplice comunicazione;
  • spese urgenti che possono essere sostenute immediatamente.

Questi protocolli, pur non essendo leggi vere e proprie, vengono frequentemente utilizzati dai giudici come criterio pratico di riferimento.

Cosa succede se un genitore non paga?

Uno dei problemi più frequenti riguarda il rifiuto di rimborso. Può accadere, infatti, che un genitore sostenga la spesa e che l’altro si rifiuti successivamente di versare la propria quota, contestando la necessità o lamentando l’assenza di accordo preventivo.

In questi casi, la questione può arrivare davanti al giudice e sarà necessario dimostrare:

  • la reale esistenza della spesa;
  • il suo importo;
  • la finalità collegata all’interesse del figlio;
  • l’eventuale urgenza o necessità;
  • la comunicazione inviata all’altro genitore.

Per questo motivo, conservare fatture, ricevute, messaggi, e-mail e documentazione sanitaria o scolastica diventa fondamentale sotto il profilo probatorio.

Come funziona la prova delle spese

Come spesso accade nel diritto di famiglia, gran parte del contenzioso ruota attorno alla prova. Non basta affermare di aver sostenuto una spesa nell’interesse del figlio: occorre, infatti, dimostrarlo concretamente. La documentazione assume quindi un ruolo centrale.

Come già precisato, ricevute, bonifici, certificazioni mediche, iscrizioni scolastiche, preventivi e comunicazioni tra i genitori consentono al giudice di ricostruire il contesto e verificare se la richiesta di rimborso sia effettivamente fondata.

Anche il comportamento delle parti può assumere rilievo. Un rifiuto immotivato o sistematico di contribuire alle esigenze del figlio potrebbe essere valutato negativamente, soprattutto quando emerge che la spesa era necessaria e compatibile con le condizioni economiche della famiglia.

Quali sono le conseguenze civili e penali?

Le contestazioni sulle spese straordinarie possono avere effetti anche più ampi nel procedimento di separazione o divorzio. Un comportamento sistematicamente ostruzionistico, oppure il continuo rifiuto di contribuire alle esigenze del figlio, può infatti incidere sulla valutazione complessiva della condotta genitoriale. Inoltre, il mancato pagamento delle somme dovute può portare ad azioni esecutive, richieste di rimborso giudiziale o recupero coattivo delle quote non versate.

Di conseguenza, è sempre preferibile disciplinare in modo chiaro le spese straordinarie già negli accordi di separazione, specificando:

  • quali spese richiedono accordo preventivo;
  • quali possono essere sostenute autonomamente;
  • le modalità di comunicazione;
  • i termini di rimborso;
  • la percentuale di ripartizione.

Nei casi più gravi, il mancato pagamento delle spese straordinarie per i figli può avere conseguenze non solo civili, ma anche penali. Questo significa che un genitore può commettere il reato previsto dall’art. 570-bis c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) quando non paga le spese stabilite dal giudice o previste negli accordi di separazione o divorzio, soprattutto se riguardano necessità importanti dei figli.

La responsabilità può nascere sia per spese che si ripetono nel tempo e sono prevedibili – come alcune spese scolastiche o mediche – sia per spese improvvise ma indispensabili per il benessere, la salute o la crescita del figlio5.

Il valore dell’assistenza legale

Nelle controversie riguardanti le spese straordinarie dei figli, il ruolo dell’avvocato non si limita alla gestione del contenzioso. Spesso è fondamentale prevenire i conflitti, predisponendo accordi chiari e dettagliati che riducano il margine di incertezza tra i genitori.

Quando invece il contrasto è già sorto, diventa essenziale ricostruire correttamente i fatti, raccogliere la documentazione utile e valutare se la spesa sostenuta fosse realmente necessaria, proporzionata e conforme all’interesse del minore.

Agire tempestivamente e con una strategia ben impostata consente non solo di tutelare i propri diritti economici, ma soprattutto di garantire che le esigenze dei figli rimangano al centro anche nelle situazioni familiari più conflittuali.

  1. Ex multis Tribunale di Bologna, Sez. I, Sent. 09.04.2026, n. 3078. ↩︎
  2. Ex multis Cass. Civ. Sez. I, Ord. 10 febbraio 2026, n. 2953. ↩︎
  3. Ex multis Cass. Civ. Sez. I, Ord. 29 dicembre 2025, n. 34490. ↩︎
  4. Cass. Civ. Sez. I, Ord. 25 giugno 2025, n. 17017. ↩︎
  5. Cass. Pen. Sez. VI, 16 luglio 2025, 26121. ↩︎

Avvocato Graziana Aiello

L’Avvocato Graziana Aiello è iscritta all’Albo del Foro di Torino e riceve anche nelle sedi di Milano e Catania. Si occupa di diritto civile, con particolare attenzione alle questioni familiari, patrimoniali e alla tutela dei consumatori in ambito finanziario.