Non ho soldi per il mantenimento: cosa fare in questi casi?

Cosa succede se non riesco più a pagare il mantenimento? Ecco quando (e come) è possibile chiedere una revisione, senza rischiare conseguenze legali.

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Durante una separazione o un divorzio può accadere che la situazione economica di uno dei due coniugi cambi radicalmente: perdita del lavoro, spese impreviste, difficoltà a sostenere il mantenimento stabilito dal giudice.

Vediamo allora quali possibilità offre la legge a chi si trova in una condizione di reale difficoltà economica e quali strumenti può utilizzare per chiedere una modifica del mantenimento o evitare conseguenze più gravi.

Posso smettere di pagare il mantenimento se non ho soldi?

La risposta breve è no: trovarsi in una condizione di difficoltà economica non libera dall’obbligo di mantenimento e non fa automaticamente venir meno l’efficacia del provvedimento di separazione o divorzio che lo ha stabilito.

Tuttavia, è necessario fare alcune precisazioni e distinzioni.

È importante sapere che l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento resta valido finché non viene modificato o revocato da un giudice, oppure tramite un accordo di negoziazione assistita.

Chi ha diritto a riceverlo può quindi continuare a farlo valere finché non c’è una decisione diversa.
D’altra parte, chi non riesce più a pagare ha la possibilità di chiedere al giudice una revisione dell’importo o la sospensione del mantenimento, dimostrando il cambiamento della propria situazione economica.

Chi non riesce più a sostenere il pagamento può far valere la propria nuova situazione economica presentando una richiesta di modifica del provvedimento che stabilisce l’importo del mantenimento.

Capita spesso che, dopo una separazione, il reddito crolli e il mantenimento resti lo stesso. In quel momento molti si sentono bloccati, perché pagare è impossibile ma smettere sembra l’unica via. Il punto è che la soluzione passa dal provvedimento e dalla prova del cambiamento. Se serve un parere sul caso concreto, si può richiedere un colloquio e fare il punto su documenti e prossimi passi.

Persistenza dell’Obbligo di mantenimento e Strumenti di Tutela per il Creditore

Il provvedimento di separazione o divorzio che stabilisce l’obbligo di versare un assegno di mantenimento costituisce titolo esecutivo. Ciò significa che, in caso di inadempimento, il creditore può avviare un’azione esecutiva per ottenere coattivamente quanto gli spetta.

Le difficoltà economiche di chi deve pagare il mantenimento non possono essere usate come giustificazione per bloccare un pignoramento o un’azione esecutiva.

In altre parole, non è possibile opporsi all’esecuzione sostenendo di non avere più i mezzi economici per pagare!

Situazioni come la perdita del lavoro o una riduzione del reddito devono essere portate all’attenzione del giudice solo attraverso una richiesta di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Come ricordato più volte dalla giurisprudenza, il giudice dell’esecuzione non può rivalutare nel merito la decisione che ha stabilito il mantenimento, poiché ciò significherebbe mettere in discussione un provvedimento già definitivo.

Quando si propone un’opposizione a un precetto per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio, si possono contestare solo questioni legate alla validità o all’efficacia del titolo esecutivo (cioè del provvedimento che impone il pagamento).

Non è invece possibile far valere fatti sopravvenuti, come il peggioramento della propria situazione economica: questi vanno affrontati attraverso un’apposita richiesta di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, secondo quanto previsto dall’art. 473-bis.29 del codice di procedura civile e dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970.

Finché il titolo esecutivo non viene formalmente modificato o revocato, l’obbligo di pagamento persiste e il creditore può legittimamente agire per il recupero delle somme non versate.

Gli strumenti a disposizione del creditore includono:

  1. Pagamento diretto da parte del terzo: Il creditore, dopo aver costituito in mora il debitore inadempiente da almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento che stabilisce l’assegno a terzi tenuti a corrispondere somme di denaro all’obbligato (tipicamente il datore di lavoro). Il terzo sarà tenuto a versare direttamente al creditore le somme dovute. Questa procedura, prevista dall’art. 473-bis.37 c.p.c., non richiede un preventivo ricorso all’autorità giudiziaria per essere attivata. Se il terzo non adempie, il creditore può agire esecutivamente direttamente nei suoi confronti.
  2. Pignoramento presso terzi: Il creditore può avviare un’espropriazione forzata dei crediti che il debitore vanta verso terzi (es. stipendio, pensione, canoni di locazione). Per i crediti da lavoro dipendente, la legge pone dei limiti alla pignorabilità. Generalmente, lo stipendio può essere pignorato nel limite di un quinto. Tuttavia, per i crediti alimentari, come il contributo al mantenimento della prole, tale limite può essere superato su autorizzazione del giudice. In caso di concorso di più cause di pignoramento, l’ammontare totale non può superare la metà dello stipendio.
  3. Sequestro e garanzie: Per assicurare il soddisfacimento del proprio credito, il beneficiario dell’assegno può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro di beni mobili, immobili o crediti del debitore. Il giudice può anche imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale se vi è il pericolo che si sottragga all’adempimento.
  4. Ipoteca giudiziale: I provvedimenti, anche temporanei, relativi al contributo economico costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore.

La Procedura di Modifica delle Condizioni

L’unica strada legittima per chi non riesce più a sostenere il pagamento del mantenimento è chiedere al giudice una modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, come previsto dall’art. 473-bis.29 del codice di procedura civile.
In questo procedimento, il debitore deve dimostrare l’esistenza di “giustificati motivi”, cioè un peggioramento concreto, significativo e non temporaneo della propria situazione economica, tale da rendere l’importo dell’assegno insostenibile.

Solo il giudice della famiglia può confrontare le condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi e, se ne sussistono i presupposti, ridurre o revocare l’assegno di mantenimento.
In genere, l’eventuale modifica decorre dalla data in cui è stata presentata la domanda di revisione.

A tale riguardo, è doverosa una precisazione: l’obbligo di mantenimento verso i figli non può mai essere annullato o revocato anche in presenza di un persistente stato di indigenza del genitore obbligato.

In presenza di questa situazione, solamente l’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge può essere revocato: se il coniuge non ha le risorse economiche sufficienti neppure a soddisfare le proprie esigenze primarie di vita il giudice non imporrà un obbligo di mantenimento a favore dell’ex. In questo contesto, la comprovata indigenza del coniuge può effettivamente portare alla revoca del mantenimento o al rigetto della domanda di mantenimento.

Tale distinzione dipende dalla diversa natura dell’assegno di mantenimento a favore dei figli e di quello a favore del coniuge.

Assegno di mantenimento a favore del coniuge

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge ha la funzione di garantire al beneficiario, privo di “adeguati redditi propri“, un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Il fondamento risiede nel dovere di assistenza materiale che persiste tra i coniugi anche durante la separazione.

In questo contesto, la comprovata indigenza del coniuge richiesto può effettivamente portare al rigetto della domanda.

Se il giudice accerta che l’obbligato NON dispone di risorse economiche sufficienti neppure a soddisfare le proprie esigenze primarie di vita, non può imporgli un obbligo di mantenimento verso l’altro coniuge. La capacità economica dell’obbligato è un presupposto imprescindibile dell’obbligazione stessa. Se tale capacità è nulla, l’obbligazione non può sorgere. In casi di capacità molto limitata, il giudice potrebbe stabilire un assegno simbolico o nullo.

Capita spesso che, dopo una separazione, il reddito crolli e il mantenimento resti lo stesso. In quel momento molti si sentono bloccati, perché pagare è impossibile ma smettere sembra l’unica via. Il punto è che la soluzione passa dal provvedimento e dalla prova del cambiamento. Se serve un parere sul caso concreto, si può richiedere un colloquio e fare il punto su documenti e prossimi passi.

Domanda di Mantenimento per i Figli

La situazione è radicalmente diversa per quanto riguarda l’obbligo di mantenimento verso i figli. Tale obbligo non si fonda sulla solidarietà coniugale, ma sul dovere primario e inderogabile di entrambi i genitori di provvedere a tutte le necessità dei figli, sancito dagli articoli 147 e 316-bis del Codice Civile. Questo dovere ha una natura “sostanzialmente alimentare” e mira a garantire il pieno sviluppo della personalità dei figli, prescindendo da un loro stato di bisogno tecnico.

Di conseguenza, lo stato di indigenza del genitore non è, di norma, sufficiente a esonerarlo completamente dal suo obbligo. La giurisprudenza è costante nell’affermare che il genitore deve fare tutto il possibile per adempiere a questo dovere, anche se ciò comporta sacrifici personali. Un genitore disoccupato, ad esempio, ha l’onere di attivarsi per cercare un’occupazione e contribuire, anche in misura minima, al sostentamento della prole.

Un rigetto totale della domanda di contributo per i figli è un’ipotesi eccezionale, che può verificarsi solo in presenza di un’impossibilità oggettiva, assoluta e non transitoria di produrre qualsiasi tipo di reddito (ad esempio, per una grave e permanente invalidità che impedisce ogni attività lavorativa).

Limiti al Pignoramento: quali sono?

La legge stabilisce dei limiti alla possibilità di pignorare stipendi e pensioni, per tutelare il minimo necessario alla sopravvivenza del debitore.
Tuttavia, quando si tratta di crediti di natura alimentare, come il mantenimento dei figli, questi limiti possono essere superati previa autorizzazione del giudice.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il tetto massimo di un quinto non si applica ai pignoramenti avviati per ottenere il mantenimento della prole, proprio perché si tratta di somme destinate a garantire i bisogni essenziali dei figli.

Divieto di Compensazione

È importante sottolineare che, poiché l’assegno di mantenimento destinato ai figli ha natura alimentare, il genitore obbligato non può compensarlo con eventuali crediti che vanti nei confronti dell’altro coniuge.
In altre parole, non è possibile “scalare” somme dovute per altri motivi dal mantenimento dei figli, perché queste risorse servono a garantire il loro sostentamento quotidiano.

Diverso è il caso dell’assegno di mantenimento per l’ex coniuge: pur non avendo carattere strettamente alimentare, la compensazione è ammessa solo in presenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile, cioè effettivamente accertato e immediatamente riscuotibile.

In breve

Il mancato pagamento del mantenimento non può mai essere deciso unilateralmente, anche in presenza di gravi difficoltà economiche.
L’unica via corretta è rivolgersi al giudice per chiedere una revisione delle condizioni di separazione o divorzio, dimostrando un reale peggioramento della propria situazione finanziaria.

Ignorare l’obbligo o sospendere i versamenti senza un provvedimento di modifica può comportare azioni esecutive, pignoramenti e persino conseguenze penali.
Allo stesso tempo, la legge offre strumenti di tutela per entrambe le parti: il creditore può agire per ottenere quanto dovuto, ma il debitore può far valere le proprie difficoltà nel rispetto delle regole.

In definitiva, il mantenimento, soprattutto quello a favore dei figli, resta un dovere primario che risponde a un principio di solidarietà familiare e di responsabilità genitoriale, al di là delle difficoltà momentanee.

Avvocato Graziana Aiello

L’Avvocato Graziana Aiello è iscritta all’Albo del Foro di Torino e riceve anche nelle sedi di Milano e Catania. Si occupa di diritto civile, con particolare attenzione alle questioni familiari, patrimoniali e alla tutela dei consumatori in ambito finanziario.